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Operatori sanitari. No all’ obiezione di coscienza se la condizione fetale è incompatibile con la vita. La proposta di legge del M5S

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/09/2018

AttualitàLeggi e sentenze

Se l’interruzione di gravidanza viene praticata dopo i 90 giorni, perché la condizione fetale è incompatibile con la vita, gli operatori sanitari non possono invocare il diritto alla Obiezione di Coscienza, ma devono prendere parte alla procedura.

E’ questo il focus centrale della proposta di legge a prima firma Filippo Gallinella(M5S), che punta a modificare il testo della Legge 194.

 

Cosa prevede la Legge 194 del 22 maggio 1978

La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza – IVG, entra in vigore nel lontano ‘78, e segna un momento storico, che vede la depenalizzazione di quello che fino ad allora era considerato un reato: l’Aborto, disciplinato dagli articoli 545 e segg del codice penale, abrogati proprio dalla 194, che al tempo stesso definì le modalità di accesso all’aborto, ancora vigenti.

 

La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla IVG in una struttura pubblica, ospedale o ambulatorio convenzionato, nei primi 90 giorni di gestazione e tra il quarto e quinto mese per motivi di natura terapeutica”

 

Gli articoli chiave della Legge:

Art 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost).

 

Art 6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

 

Art 7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

 

Art 9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

 

Cosa prevede la proposta di Legge

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo e interviene sugli articoli 6, 7 e 9 della legge n. 194 del 1978, prevede che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, sia consentita anche quando la condizione fetale sia incompatibile con la vita e che l'obiezione di coscienza s'intenda revocata quando l'interruzione di gravidanza sia correlata alla condizione fetale che, sul piano anatomico–strutturale, della regolazione genica o del numero e struttura dei cromosomi, sia incompatibile con la vita.

ART. 1 Proposta di legge

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 194,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunta, in fine, la

seguente lettera: « b-bis) quando la condizione fetale,

sul piano anatomico–strutturale, della regolazione

genica o del numero e struttura

dei cromosomi, è incompatibile con la vita »;

b) all’articolo 7, terzo comma, le parole:

« nel caso di cui alla lettera a) » sono

sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui

alle lettere a) e b-bis) »;

c) all’articolo 9, sesto comma, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o

quando la condizione fetale, sul piano anatomico-strutturale,

della regolazione genica

o del numero e struttura dei cromosomi, è

incompatibile con la vita.

 

 

Il problema dell’Obiezione di Coscienza in Italia e all’estero

L’obiezione di coscienza è un diritto del personale sanitario o una limitazione della libertà delle donne?

Il dibattito continua ad essere accesso e non sembra trovare risoluzione, mentre i dati raccontano che, in Italia è sempre più difficile abortire, dove la percentuale degli obiettori arriva al 70% e sfiora l’90% in alcune Regioni e strutture.

Ad oggi l’IVG è vietata in otto Paesi, tra cui Città del Vaticano e Malta.

E’ consentita nei casi limite in Irlanda ed in Polonia.

Negli Stati uniti, sempre più stati spingono per limitare l’accesso all’aborto, come in Texas.

L’Italia è uno dei Paesi Europei in cui l’aborto è legale, ad avere la maggiore percentuale di obiettori di coscienza, il 70%, seconda solo al Portogallo con l’80%, con il rischio che i pochi sanitari che si prestano a fornire i servizi, vengano mobbizzati e dicano addio alla propria carriera per essere relegati per sempre ad eseguire interruzioni di gravidanza.

Diversamente il Gran Bretagna l’obiezione di coscienza raggiunge il 10% ed in Francia il 3%.

In Svezia, gli obiettori non esistono: la legislazione semplicemente non contempla in generale nelle strutture pubbliche la scelta di rifiutarsi, per motivi etici o religiosi, di assistere una donna che abbia scelto un’interruzione di gravidanza o di prestare un servizio previsto dalla legge, e i sanitari che lo fanno rischiano il licenziamento.

Lo stesso vale in Finlandia, dove l’obiezione di coscienza non è riconosciuta dal sistema sanitario e dalla normativa.

Ci sono poi stati come Norvegia e Germania (in cui la percentuale di obiettori è circa del 6 per cento), che permettono alle strutture sanitarie di valutare tra i requisiti per le assunzioni di personale medico anche la volontà o meno di eseguire o partecipare a pratiche di aborto.

 

 

 

Da Quotidiano Sanità ed il Fatto Quotidiano