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Legge 104. Se il familiare/affine da assistere è ricoverato, si può usufruire del congedo? Ecco quando

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/09/2018

Leggi e sentenze

Qualora il dipendente usufruisca della Legge 104 per poter assistere un familiare/affine disabile e, quest’ultimo venga ricoverato in una struttura, può il lavoratore continuare ad usufruire dei congedi concessi dalla legge?

 

Cosa prevede la legge 104 del 1992

Soggetti che possono usufruire permessi e congedo straordinario retribuiti:

  • genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità

  • coniuge della persona disabile in situazione di gravità

  • parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Gravità: certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992)

 

Con la legge 103/2010 si è, inoltre, stabilito che possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104, anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Requisiti per poter usufruire dei permessi e congedo straordinario:

  • essere lavoratori dipendenti, anche part-time, e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS

  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata

  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

 

Quest’ultimo chiarisce dunque il quesito iniziale, ovvero, relativamente ai permessi, l’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

 

Le circolari tendono a sottolineare il concetto di Assistenza continuativa, dove per assistenza si intende quella sanitaria.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

Da InvestireOggi

 

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