Iscriviti alla newsletter

Contratto a tempo determinato. Il Decreto dignità non si applica ai dipendenti pubblici. Ecco perché

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/09/2018

Leggi e sentenze

Nella Pubblica amministrazione i contratti a tempo determinato continueranno ad avere una durata di 36 mesi, a questi non potrà essere applicato il Decreto Dignità.

ll Dl 87/2018, ha ritoccato il codice dei contratti contenuto nel Jobs Act, D. Lgs 81/2015, intervenendo sulla durata massima, sulle proroghe, sulla causale, sui termini di impugnazione e sulla contribuzione.

 

L’articolo 1 del decreto, disciplina il contratto a termine e stabilisce che:

 

 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve avere un termine di durata non superiore a dodici mesi. Lo stesso può essere prorogato fino a 4 volte entro il termine massimo di 24 mesi, ma solo in presenza di determinate condizioni, ovvero attraverso l’apposizione di una causale giustificatrice.

 

Per poter ricorrere al rinnovo è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato ed il successivo sia rigorosamente rispettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi, di 20 giorni se superiore ai 6 mesi.

 

Se non vengono rispettati i suddetti limiti di “distacco” fra un contratto e l’altro, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 

Nulla cambia per i contratti di lavoro a termine di durata inferiore ai 12 mesi, sarà quindi possibile assumere liberamente e senza dover dare giustificazione, se il rapporto avrà una durata fino ad un anno.

 

Lo stesso vale per le proroghe e i rinnovi del contratto sempre nei limiti dei 12 mesi.

 

Le causali utili alla proroga del contratto fino ai 24 mesi sono:

 

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

  •  

  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 però chiarisce che le disposizioni dello stesso non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti antecedenti l’entrata in vigore del decreto.

 

Quindi resta in vigore quanto sancito dal Decreto legislativo 165/2001, che dispone che i contratti a tempo determinato, rispettino le disposizioni dell’articolo 19 e seguenti del Dlgs 81/2015 e, per quanto non specificato rinvia al CCNL, il quale fissa il termine dei 36 mesi in base all’articolo 19 del Dlgs 81/2015.

Ne consegue che le Pubbliche Amministrazioni possono continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi.

 

Da il Sole24ore

 

articoli correlati:

Contratto a tempo determinato. Guida completa alla luce del Decreto Dignità

 

Il Decreto Dignità è legge. Tutte le novità su lavoro e contratti