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Infermieri. Test attitudinali per lavorare nelle case di riposo. Approvata alla Camera la proposta di legge

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/10/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La Camera ha approvato la proposta di legge sulla videosorveglianza, a prima firma di Annagrazia Calabria di Forza Italia, che prevede "misure per prevenire e contrastare maltrattamenti o abusi su minori, anziani e persone con disabilità".
Ora il testo passa al Senato.
Cosa prevede la proposta di Legge
Il testo passato alla Camera prevede, non solo la possibilità di installare telecamere di videosorveglianza negli asili nido e nelle case di riposo, ma stabilisce procedure stringenti per l’accesso alle professioni di aiuto.
L'articolo 3 infatti introduce la valutazione attitudinale per educatori, maestri, infermieri e oss. Educatori, insegnanti di asili nido, infermieri e tutto il personale che lavora a contatto con anziani e disabili potranno lavorare soltanto se supereranno quello che sembra un vero e proprio test psico-attitudinale. La valutazione sarà poi a cadenza periodica.
Per personale che non supererà i test attitudinali per il lavoro in nidi e case di riposo dovranno essere stabiliti appositi percorsi di ricollocamento.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il MIUR e il Ministero della Salute dovranno adottare un decreto legislativo che definisca:
• le modalità per la valutazione attitudinale per l’accesso alle professioni educative e di cura,
• le modalità di formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale che lavora nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.
L'articolo 4, regola l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
Nelle strutture, quali asili nido e case di riposo, possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.