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Infermieri. Le decurtazioni in caso di malattia, assenze per visite, assenze per terapia salvavita e congedo per cure. La normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 10/08/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

La legislazione, così come il contratto, prevedono la possibilità di assentarsi per malattia, per espletare  visite, terapie ed esami diagnostici, terapie salvavita e la possibilità di usufruire del congedo per cure.

Vediamo quindi le decurtazioni applicate allo stipendio.

Malattia

Ai dipendenti pubblici anche se riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap (legge 104/92) si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia prevista dal Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta).

L'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta) entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008  prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali sono le voci rientranti nel trattamento fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).

Si sottolinea che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.

Art 42 CCNL 2016/2018

ll trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma

restando la normativa vigente, è il seguente:

a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio

comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo,

per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero

e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete

anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata

al CCNL 1/9/1995;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di

conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;

e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i

criteri definiti ai sensi dell’art. 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva

integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo

apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno,

durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a

queste ultime.

 

Come opera la decurtazione
Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicchè la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

 

 

Decurtazione in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (Art 40 CCNL 2016/2018)

Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite,

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera

che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di

percorrenza da e per la sede di lavoro.

I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del

computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico

delle stesse.
I permessi fruiti su base oraria non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni, mentre nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla decurtazione.
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporaneadel dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico compresa la decurtazione del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

 

Congedo per cure
Il D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorninon computabile nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 – comma 3 Decreto Legislativo 119/2001).
 Il congedo per cure può essere fruito in una sola volta come unico evento di malattia, oppure in maniera frazionata come più eventi di malattia nel corso dell’anno, ciascuno dei quali è soggetto alle decurtazioni stipendiali previste per la malattia ordinaria, alla quale il congedo è assimilato.
Si ricorda in proposito che la Circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che le decurtazioni stipendiali operano per ogni singolo evento di malattia, nel senso che la perdita dei compensi accessori si applica per ogni episodio di assenza per malattia, anche di un solo giorno.
Inoltre, l’Aran ha chiarito che cosa si intende per unico evento di malattia: “L’evento morboso si considera unico sia nel caso in cui l’assenza sia attestata mediante un unico certificato, sia qualora essa sia attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata, senza la ripresa effettiva in servizio. L’evento morboso si considera, altresì, unico nel caso in cui l’assenza si protragga senza soluzione di continuità, pur se risulta essere stata originata da prognosi differenti”.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10/2013 ribadisce che l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Nello stesso interpello il Ministero del Lavoro sostiene che, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Questo criterio non sembra applicabile al pubblico impiego, ma solo alle aziende private in quanto il principio secondo cui l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità di malattia.

 

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (art 43 CCNL 2016/2018)

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL

 

Incidenza su pensione e T.F.R.
L’INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, prevista dall’articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetti né sull’importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Di conseguenza il trattamento pensionistico va determinato con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione. Con la stessa Circolare l’INPDAP precisa che non subisce riduzione neanche la contribuzione dovuta a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e la contribuzione per il trattamento di fine servizio o TFR. Pertanto, anche in questi casi, le prestazioni vengono determinate con riferimento alla retribuzione virtuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione.

 

Da SuperabileInail