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Infermieri. Se mi reco a prestare servizio in altra sede, i tempi di andata e ritorno sono orario di lavoro? Il Contratto e l’Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/08/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Quali sono i casi e le situazioni in presenza dei quali il tempo di andata e di ritorno, per recarsi dalla sede di servizio ad altro luogo di svolgimento dell’attività, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro come previsto dall’art. 27, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità?

Cosa prevede l’articolo 27 comma 7

Orario di lavoro

  1. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 75 (Struttura delle retribuzione).

Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art.66 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

 

L’Orientamento Aran

La norma fa riferimento al personale non dirigente che ordinariamente lavora presso un'unica sede di servizio e che temporaneamente e pertanto in via eccezionalmente deve prestare la propria attività in un'altra sede, della medesima azienda, diversa da quella ordinaria di servizio che si trovi o nella medesima località o in una località diversa implicando, in quest'ultimo caso, anche una trasferta.

La casistica applicativa di tale  norma dipende poi dalle concrete modalità organizzative di ciascuna Aziende o Ente.