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Infermieri e mancati riposi. Responsabile della mancata fruizione è il Direttore Generale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/08/2019 vai ai commenti

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E’ lecito individuare nel Direttore generale dell'azienda la responsabilità in materia di mancati riposi settimanali Il Direttore Generale non soltanto riveste all’interno dell'asl la qualifica apicale, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell’ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n.  3469/2019, con la quale si confermava la sanzione inflitta a un Direttore Generale per non aver concesso dei riposi settimanali a degli infermieri, rigettando le tesi dell'Asl e del Direttore secondo cui l'autore dell'illecito andava identificato nella persona del dirigente. 

I fatti

La Direzione Provinciale del Lavoro condannava l'ASL e il suo Direttore Generale al pagamento di una sanzione amministrativa per la mancata concessione di riposi settimanali ad alcuni infermieri.

Sia l'ASL che il Dirigente medico proponevano opposizione, ritenendo come la Direzione Provinciale del Lavoro avesse erroneamente individuato l'autore dell'illecito nella persona del Dirigente Medico. 

La Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli, rigettava le opposizioni proposte dall'ASL.

La sanzione amministrativa riguardava la violazione del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1 da parte dell'Asl per mancata concessione di detti riposi per almeno ventiquattro ore consecutive nei confronti di ventisette fra infermieri e tecnici di radiologia.

 

La Cassazione

La Cassazione conferma la sanzione: l'art. 2 lettera b) del d.lgs. n. 626 del 1994 individua la funzione datoriale nella persona del legale rappresentante dell'ente: la giurisprudenza ha affermato che il rappresentante legale dell'azienda ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e gestionale della struttura sanitaria, anche al di là degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Con specifico riguardo all'organizzazione e al funzionamento delle Asl, le stesse – benché siano enti con personalità giuridica pubblica – sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, cui è affidato il compito di prevedere che singole responsabilità, per specifiche materie, possano essere delegate ai dirigenti o ai collaboratori per mezzo di un provvedimento ad hoc del Direttore Generale.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano la correttezza della decisione impugnata, conforme ai principi ordinamentali in tema di responsabilità datoriale nelle pubbliche amministrazioni: la Corte territoriale aveva accertato, infatti, come – oltre all'assenza, nell'atto aziendale, di una qualsivoglia delega di responsabilità datoriali al dirigente del Settore infermieristico e tecnico da cui dipendevano i lavoratori o, comunque, ad altro ufficio separato – non era stato offerto alcun elemento dal quale potersi dedurre che all'Azienda sanitaria, in virtù della complessità della sua organizzazione, necessitasse affidare la gestione del personale a una struttura separata il cui dirigente avrebbe assunto ogni responsabilità in materia di gestione del personale, tale da escludere quella del legale rappresentante.

La responsabilità è stata attribuita al Direttore Generale, il quale non soltanto riveste all'interno dell'Asl la qualifica apicale, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario, quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.

 

da: Avvocati RandoGurrieri