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Congedo papà lavoratore dipendente. L’Inps chiarisce la fruizione dei permessi. La circolare

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/11/2019 vai ai commenti

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L’Inps, con la circolare n. 14 dello scorso 18 novembre ha fornito una serie di chiarimenti in relazione alla facoltà del lavoratore dipendente di fruire dei permessi paternità di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

L’intervento dell’Istituto nazionale di previdenza sociale si è reso necessario dopo la sentenza n. 22177/2018 della Suprema Corte di Cassazione.

In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.

Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, ovvero:

Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.

 

Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.