Iscriviti alla newsletter

Indennità di malattia infermieri libero professionisti. Ecco tutte le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/11/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Facilitato l’accesso alle tutele di indennità di malattia malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS.

Fermi restando i requisiti reddituali vigenti, è stato diminuito il requisito contributivo d’accesso alle predette prestazioni da tre a un mese. Inoltre è stata aumentata del 100% l’indennità di degenza ospedaliera e di conseguenza anche l’indennità giornaliera di malattia.


La Circolare Inps ha recepito le novità del decreto Crisi sulle tutele per malattia e ricovero ospedaliero per gli iscritti presso la gestione Separata dell’Inps.

Sono iscritti alla gestione separata gli infermieri libero professionisti. Hanno diritto all’indennità di malattia, solo e qualora l’infermiere versi il contributo aggiuntivo dello 0,72%. Ne sono esclusi, invece, i collaboratori e i professionisti già pensionati e quelli iscritti alla gestione Separata non in via esclusiva (che pagano la sola aliquota del 24%).

 

La normativa precedente

Il libero professionista ha diritto all’indennità di malattia al verificarsi delle seguenti condizioni:

 

  • risultano accreditati almeno 3 mesi di contributi nella Gestione separata, nei 12 mesi che precedono la data di inizio della malattia
  • nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia, il reddito del lavoratore soggetto a contribuzione non supera il 70% del massimale contributivo annuo (il massimale è pari a 101.427 euro nel 2018)
  • l’attività lavorativa risulta in corso al momento del verificarsi della malattia
  • c’è un’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

 

La nuova circolare Inps

Le novità sono derivano dal Decreto tutela lavoro e crisi aziendali (Dl 101/2019, convertito con modificazioni in Legge 128/2019). Tale norma, infatti, ha inserito l’art. 2-bis al D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”), recante l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. A recepire la novità è stato l’INPS con la Circolare n. 141 del 19 novembre 2019, specificando che la novella si applica dal 5 settembre 2019.

Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla predetta data, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Requisiti d’accesso diritto degenza ospedaliera e malattia

 

 

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo (102.543 euro per l’anno 2019).

 

L’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.

 

L’INPS ha rivalutato di conseguenza anche l’indennità di malattia.

Nello specifico per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Diversamente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde esattamente al 50% dei predetti importi, ossia:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 

Circolare_numero_141_del_19-11-2019.pdf

 

Aricoli correlati:

Infermieri liberi professionisti. Indennità di malattia e visita fiscale. Ecco Quando