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Infermieri. Permesso orario per esami e concorsi. Vademecum

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/06/2020 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

L’art 36 del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, stabilisce che all’infermiespettino gg. 8 complessivi annuali per partecipare a concorsi e/o esami o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio.

Qualora l’ora di svolgimento della prova di esame non dovesse ricadere all’interno dell’orario di lavoro, il dipendente può avvalersi del permesso orario previsto dall’art 36?

L’ARAN ha avuto modo di precisare che non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso o prova.

Pertanto nel caso in cui il dipendente concluda il proprio orario di lavoro alle ore 14.00 e la prova è prevista per le ore 16.30, lo stesso ha diritto al riconoscimento dell’intera giornata di permesso.

 

L’amministrazione può negare la concessione dei permessi per esigenze di servizio o per particolari tipologie di esami?

La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, che possono legittimare la concessione del permesso.

Pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione.

In tali casi, l’amministrazione è tenuta a concederlo, non potendo esercitare alcuna discrezionalità al riguardo, anche qualora sussistano specifiche esigenze di servizio. Infatti, tale tipologia di permesso si configura, per il lavoratore, come un diritto da esercitarsi al verificarsi dei presupposti giustificativi.

I permessi per concorsi ed esami spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ?

Al personale a tempo parziale spetta il suddetto beneficio in misura proporzionale alle giornate di lavoro settimanale previste, per ciascun lavoratore, nel proprio contratto individuale di lavoro.

Pertanto, sulla base della regola del riproporzionamento, l’amministrazione individuerà il numero dei giorni di permesso spettanti ai dipendenti a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro previsto per ciascuno di essi.

È possibile ricomprendere gli eventuali giorni necessari per raggiungere il luogo del concorso?

Dal contratto si evince chiaramente che la durata del permesso retribuito in parola è limitata “ai giorni di svolgimento delle prove”, escludendo, così, la possibilità di ricomprendere anche i giorni di viaggio.

 

 fonte Aran