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Congedo matrimoniale. Quando scatta la fruizione: rito religioso o civile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/09/2020

Contratto NazionaleLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

L'Aran chiarisce l'articolo contrattuale che norma il congedo matrimoniale, e lo fa in merito allo sdoppiamento temporale fra il rito civile e religioso.

 

I dipendenti possono fruire del congedo matrimoniale anche in occasione del matrimonio religioso, purché preceduto o seguito da quello civile. Il chiarimento (risposta prot. 5257-2020) arriva dall'Aran, che ha risposto affermativamente alla domanda posta da un ente che chiedeva lumi sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del Ccnl funzioni locali 2016-2018. (art 36 comma per il CCNl del comparto sanità- allegato fine articolo).

 

Il contratto prevede la possibilità di chiedere 15 giorni di permesso straordinario retribuito per nozze entro i 45 giorni successivi alla celebrazione.

L'Aran aveva già chiarito che, in caso di sdoppiamento temporale fra il rito civile e quello religioso non è possibile, ovviamente, alcuna duplicazione del congedo. Rimaneva il dubbio se il periodo utile per la fruizione, scatti dalla celebrazione del rito civile, o se si possa posticiparlo in caso di successiva celebrazione del rito religioso (o viceversa).

Secondo l'Aran, la scelta spetta al dipendente, con la conseguenza che il termine decorrerà dal matrimonio prescelto (civile o religioso). Di tale scelta il dipendente è tenuto a dare comunicazione all'ente. La nota ricorda che il permesso non compete, comunque, in caso di celebrazione del solo rito religioso (cfr. Pretura Fermo 18/2/1991) e che comunque può essere fruito una volta sola, salvo il caso in cui il dipendente convoli a nuove nozze a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Infatti, il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (Tar lazio, sez. I, 21/3/91, n. 382 e sez. I, 15/1/91, n. 11).

 

*Art 36 CCNL 2016/2018 comparto sanità

Il dipendente ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio
I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianitaÌ€ di servizio
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennitaÌ€ che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Non è necessario che il congedo matrimoniale comprenda la data del matrimonio. Il congedo del matrimonio spetta per il periodo tempestivamente richiesto dal lavoratore, anche se il giorno del matrimonio non ricade in tale intervallo, purché vi sia una ragionevole connessione in senso temporale con  la data delle nozze (Corte di Cassazione n.9150 del 06.06.2012).

 

 da Italia oggi