Obbligo vaccino covid sanitari. Per la Consulta 'scelta corretta e proporzionata'
L'obbligo vaccinale per il personale sanitario (e scolastico) eÌ€ stata una misura “non irragionevole” e “non sproporzionata” poicheÌ la salute collettiva prevale sempre sul diritto del singolo.
Depositando le motivazioni di due sentenze (e quelle di un rigetto per inammissibilitaÌ€) che hanno respinto le eccezioni di costituzionalitaÌ€ sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana e dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, la Corte costituzionale non solo chiude il discorso sulla legittimitaÌ€ dell’imposizione dell’obbligo vaccinale durante l’emergenza sanitaria, ma riconosce finalmente un principio troppo spesso dimenticato in questi anni di pandemia: la vaccinazione, eÌ€ vero, non ha mai impedito la diffusione del contagio al 100 per cento, ma ne ha comunque limitato la circolazione e – soprattutto – ha costituito un argine efficace alla malattia grave. Quindi, l’imposizione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario eÌ€ stato funzionale all’interesse della collettivitaÌ€ e al funzionamento del sistema sanitario.
NELLO SPECIFICO, rigettando la questione di legittimitaÌ€ sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, la Corte ritiene che, sulla base dell’art. 32 della Costituzione, il legislatore possa legittimamente privilegiare la salute collettiva rispetto all'autodeterminazione del singolo (il cosiddetto bilanciamento dei diritti fondamentali).
Di fronte alla situazione epidemiologica in atto – sostiene la Corte – il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autoritaÌ€ scientifico-sanitarie nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a sicurezza ed efficacia dei vaccini e ha ope- rato una scelta che non ap- pare neÌ irragionevole o sproporzionata. Ragionevolezza che non viene meno nemmeno nell’eventualitaÌ€ di eventi avversi “anche gravi” derivanti dalla vaccinazione, che costituiscono titolo per un indennizzo.
Quanto alla supposta contradditorietaÌ€ tra l’obbligo del vaccino e il consenso da prestare prima della somministrazione, la Corte rileva come il singolo possa legittimamente sottrarsi all’obbligo, ma non possa contemporaneamente sottrarsi alle conseguenze previste dalla legge.
In risposta ai tribunali di Brescia, Catania e Padova, invece, la Consulta ha stabilito anche che la previsione dell’obbligo vaccinale e non del tampone per il personale delle strutture residenziali “non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili”.
Legittima, sempre in nome dell’autodeterminazione del singolo, anche l’assenza di obbligo per il datore di lavoro di assegnare a mansioni diverse il dipendente non vaccinato, a differenza di quanto previsto per chi non ha potuto vaccinarsi per motivi di salute. CosiÌ€ come legittima eÌ€ stata la sospensione dalla retribuzione. Ed eÌ€ giustificata anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore al- la metaÌ€ dello stipendio, come previsto per i dipendenti sospesi per motivi disciplinari o penali, dunque oggettivi. Anche qui in nome della libera scelta (soggettiva) di non adempiere all’obbligo che non puoÌ€ eliminare le conseguenze previste dalla legge.
INFINE, la Consulta ha lasciato in sospeso un’eccezione sollevata dal Tar della Lombardia che poneva la questione di una psicologa che, pur non esercitando a contatto con il pubblico, era stata ugualmente sospesa per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Il Tar sollevava l’irragionevolezza di una norma che, nell’intento di prevenire la diffusione del contagio, estende il divieto di svolgere la professione sanitaria anche a chi, non avendo contatti con terzi, non puoÌ€ aumentare il rischio di diffusione del virus.
La questione eÌ€ stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la competenza sulle controversie in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – come quello di esercitare la professione sanitaria – appartiene al giudice ordinario, non a quello amministrativo.
Fonte: Il Fatto Quotidiano