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Vincolo di esclusività. No per i part time e solo su autorizzazione azienda di appartenenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/07/2023

AttualitàGoverno

Le attività che l’infermiere, nel periodo di abolizione del vincolo di esclusività sono esclusivamente le attivitaÌ€ riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio. Diversamente infatti si determinerebbe una disparitaÌ€ di trattamento con gli altri operatori del comparto sanitaÌ€ del tutto arbitraria, non essendo la deroga al regime delle incompatibilitaÌ€ collegata a valide ragioni giustificatrici, peraltro neppure indicate dal legislatore.

È quanto chiariscono le regioni in un documento elaborato dalla Commissione Salute per “una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative” introdotte dal Dl 34/2023 sul tema dell’abolizione del vincolo di esclusività.

Le regioni spiegano punto per punto le attività consentite e la procedura di autorizzazione da parte delle aziende. Vediamole insieme.

Attività consentite:

  • esclusivamente attivitaÌ€ riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio. Diversamente infatti si determinerebbe una disparitaÌ€ di trattamento con gli altri operatori del comparto sanitaÌ€ del tutto arbitraria, non essendo la deroga al regime delle incompatibilitaÌ€ collegata a valide ragioni giustificatrici, peraltro neppure indicate dal legislatore.
  • il personale puoÌ€ espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attivitaÌ€ professionale “intra moenia”, per l’esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa.
  • È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresiÌ€ possibile l’esercizio di attivitaÌ€ libero professionali a favore di singoli utenti. Non è esclusa la possibilitaÌ€ di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilitaÌ€ in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione dell’Azienda datore di lavoro.
  • la deroga alle incompatibilitaÌ€ non puoÌ€ riguardare le attivitaÌ€ che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialitaÌ€ e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione.

 

Procedura di autorizzazione

Il secondo comma dell’articolo 3-quater del D.L 127/2021 stabilisce l’obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. Tale autorizzazione va, peraltro, intesa estensivamente, cioeÌ€ riferita a tutte le modalitaÌ€ di svolgimento della prestazione di attivitaÌ€ esterna al datore di lavoro.

La norma pone tre condizioni perché l’azienda possa rilasciare l’autorizzazione:

  1. a) l’attivitaÌ€ deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
  2. b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;
  3. c) l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.
  • L’attivitaÌ€, non potraÌ€ essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternitaÌ€, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.
  • L’attivitaÌ€ del dipendente dovraÌ€ conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro recate dal D.lgs. 66/2003 e dai CCNL nel tempo vigenti riguardanti, in particolare, la durata media massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l’altro. Il dipendente dovraÌ€ comunicare all’ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni. SaraÌ€ sempre onere del dipendente comunicare anche eventuali variazioni nelle modalitaÌ€ e negli orari di svolgimento delle stesse.
  • Il diniego dell’autorizzazione richiesta dal dipendente in rapporto all’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, non puoÌ€ essere giustificato solo dall’esistenza di situazioni di criticitaÌ€ connesse al superamento dei tempi di erogazione delle prestazioni all’utenza rispetto ai termini fissati dalle regioni, ma dalla circostanza che, concretamente, l’esercizio dell’attivitaÌ€ extra officio possa pregiudicare i piani aziendali di recupero di tali prestazioni. Pertanto, qualora i piani in parola richiedano, come di norma, la resa di orario aggiuntivo, il dipendente dovraÌ€ dichiarare la disponibilitaÌ€ in via preventiva alla sua effettuazione. Tale disponibilitaÌ€ dovraÌ€ essere richiesta a tutti coloro che presentano istanza di autorizzazione indipendentemente dalla situazione delle liste di attesa riferita al reparto ove il dipendente eÌ€ incardinato, atteso che l’obiettivo di riduzione delle stesse liste eÌ€ aziendale e che la almeno parziale fungibilitaÌ€ del personale del comparto in rapporto ai singoli profili di inquadramento ne puoÌ€ consentire l’utilizzo presso piuÌ€ strutture. Nel contempo l’azienda dovraÌ€ rendere nota con congruo anticipo la programmazione delle prestazioni aggiuntive. La loro mancata effettuazione senza valida giustificazione comporteraÌ€ la revoca dell’autorizzazione. In ogni caso il diniego all’autorizzazione deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in una adeguata motivazione, in modo di dar conto dell’esistenza dei presupposti che consentono il rifiuto ed, in generale, del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.
  • Non si ritiene poi rilasciabile l’autorizzazione allo svolgimento delle attivitaÌ€ in argomento nei confronti dei dipendenti che, in relazione alle proprie esigenze personali o familiari, risultino essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con l’azienda o ente. Resta comunque fermo, quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 e segg. della L. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
  • Si evidenzia, infine, che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilitaÌ€, e il procedimento autorizzativo nel suo complesso dovranno essere definiti in un apposito regolamento aziendale.