Dal primo giorno al consolidamento: il percorso del neoassunto nella sanità pubblica
Tempi certi, tutele chiare, possibilità di recesso per entrambe le parti: il contratto collettivo del comparto sanità spiega le regole sul periodo di prova per i neoassunti a tempo indeterminato.
Con il rinnovo del CCNL Sanità 2022–2024, firmato a fine giugno 2025, il periodo di prova torna al centro del rapporto tra lavoratore e pubblica amministrazione. L’articolo 25 del nuovo contratto specifica durate, condizioni di sospensione, possibilità di recesso e casi di esonero, disegnando un impianto normativo che punta a conciliare flessibilità organizzativa e tutela del lavoratore.
Durata variabile, in base all’inquadramento
Il nuovo contratto distingue nettamente tra le aree professionali:
-
2 mesi di prova per operatori e personale di supporto.
-
4 mesi per assistenti, professionisti della salute e funzionari.
-
6 mesi per il personale di elevata qualificazione.
Durate certe, dunque, che fotografano il grado di responsabilità e competenza richiesto dai diversi ruoli.
Solo servizio effettivo, sospensioni regolate
Il conteggio dei giorni di prova considera esclusivamente il servizio effettivamente prestato. In caso di trasferimento per mobilità, il lavoratore deve concludere il periodo nella nuova sede. In caso di assenze per malattia, terapie salvavita o patologie gravi, la prova viene sospesa, con diritto alla conservazione del posto fino a un massimo di sei mesi. Superato questo limite, il contratto è risolto.
Durante il periodo di assenza, il trattamento economico è lo stesso dei colleghi non in prova. Per gli infortuni e le malattie professionali, si applica l’art. 42 del contratto.
Recesso facilitato dopo metà periodo
Passata la metà del periodo di prova, entrambe le parti — lavoratore e azienda — possono recedere senza preavviso né indennità. La sola condizione: il recesso da parte dell’ente deve essere motivato. Il recesso è immediato alla comunicazione e non può essere prorogato.
Se il periodo si conclude senza interruzioni, il dipendente è automaticamente confermato in servizio e matura l’anzianità dalla data di assunzione. In caso di recesso, riceve la retribuzione fino all’ultimo giorno lavorato, comprensiva della tredicesima mensilità maturata.
Ritorno garantito per chi viene da concorso
Un principio forte dell’articolo 25 è la tutela del lavoratore che cambia azienda tramite concorso pubblico: se non supera il periodo di prova o recede, ha diritto al reintegro nella sede di provenienza, con stesso profilo, differenziale economico e indennità in godimento.
Formazione e flessibilità d’impiego
Durante la prova, l’azienda può attivare percorsi di formazione mirata e può assegnare il dipendente a più servizi, purché coerenti con il profilo professionale. Una misura pensata per valutare il lavoratore sul campo, senza spostarlo da mansioni congruenti.
I molti casi di esonero
L’articolo introduce un sistema articolato di esoneri dal periodo di prova, applicabile quando il lavoratore:
-
Ha già svolto almeno 12 mesi continuativi di servizio nella stessa area o categoria.
-
Ha già superato un periodo di prova nella stessa posizione.
-
È passato di profilo all’interno della stessa area, come da art. 18 del CCNL 2.11.2022.
-
Ha effettuato una progressione interna tra le aree, salvo cambio di ruolo o qualificazione elevata.
-
Proviene da altre pubbliche amministrazioni con servizio continuativo nella stessa area.
In tutti questi casi, l’esonero è automatico e comporta la cessazione del rapporto precedente senza obbligo di preavviso.
Per le assunzioni straordinarie: contratto con riserva
In situazioni emergenziali o per contratti a termine molto brevi, il CCNL consente la stipula con riserva: il dipendente è assunto in attesa della documentazione obbligatoria. Se i requisiti non risultano validi, il rapporto viene risolto senza preavviso, con possibilità di ricorso alle tutele dell’art. 2126 del Codice Civile.