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I tre giorni di permesso per grave infermità del familiare spettano anche senza ricovero ospedaliero

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/09/2025

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

02/09/2025

 

Chiarimento ufficiale: basta la documentazione medica che attesti la gravità della condizione, non serve il ricovero. Via libera anche per esami e visite specialistiche.

I dipendenti pubblici hanno diritto a usufruire dei tre giorni di permesso retribuito all’anno per assistere un familiare in grave infermità anche in assenza di ricovero ospedaliero. Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica in un recente parere indirizzato a un ente locale, sciogliendo due dubbi interpretativi sulla corretta applicazione dell’art. 4 della Legge 53/2000, così come modificato dal D.Lgs. 105/2022.

Non serve il ricovero, basta la “grave infermità” documentata

Il primo quesito posto all’attenzione del Dipartimento riguardava la necessità o meno del ricovero ospedaliero per poter beneficiare dei tre giorni di permesso. La risposta è netta: non è obbligatorio il ricovero. È sufficiente che sia documentata, tramite certificazione medica idonea, la sussistenza di una grave infermità del familiare da assistere.

Il riferimento normativo è il DM 21 luglio 2000, n. 278, che all’articolo 1 prevede il diritto al permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità del coniuge, anche separato, di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente, anche non convivente. Nessun passaggio del decreto richiede che la grave infermità comporti un ricovero.

Visite ed esami specialistici rientrano nel perimetro del diritto

Il secondo quesito verteva invece sull’ammissibilità del permesso anche per l’assistenza in occasione di visite mediche o esami clinici e specialistici, non collegati a ricoveri. Anche qui, la Funzione Pubblica conferma che è possibile fruire del permesso a patto che vi sia documentazione medica a supporto, rilasciata da medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Un’interpretazione estensiva a tutela dei lavoratori

Il chiarimento assume rilievo anche per la natura eccezionale e di tutela del beneficio previsto dalla legge. Il Dipartimento sottolinea infatti che non serve entrare nel merito della diagnosi: all’amministrazione basta avere contezza della riconducibilità del caso a una situazione di “grave infermità” così come delineata dalla normativa. In altri termini, non si entra nei dettagli clinici, ma si riconosce il diritto laddove sussistano le condizioni.

Questo parere rappresenta un orientamento chiaro per tutte le pubbliche amministrazioni, spesso incerte nell’interpretazione delle norme sul lavoro. Il messaggio è semplice: il permesso per grave infermità non è legato al ricovero, e va concesso anche quando si tratta di assistenza per accertamenti sanitari o interventi terapeutici effettuati in regime ambulatoriale.

Il parere della Funzione Pubblica sgombra il campo da interpretazioni restrittive: i tre giorni di permesso per grave infermità del familiare non sono subordinati al ricovero e possono essere fruiti anche per assistenza in occasione di visite o esami, se adeguatamente documentati. Un’apertura importante per i lavoratori pubblici, che rafforza l’equilibrio tra esigenze lavorative e responsabilità familiari.