CCNL 2022–2024: permessi orari a recupero, le regole
di
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/01/2026
Nel nuovo CCNL del comparto sanità 2022–2024 non cambiano le regole sui permessi orari a recupero. A chiarirlo è il rinvio espresso alla disciplina già prevista dal CCNL 2019–2021, che continua ad applicarsi integralmente attraverso l’articolo 55.
Cosa prevede l’articolo 55 del CCNL 2019–2021
Secondo la normativa tuttora vigente, il dipendente può chiedere di assentarsi dal lavoro per permessi orari a recupero, ma solo previa autorizzazione del responsabile dell’unità organizzativa di riferimento.
I permessi:
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non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero;
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non possono eccedere le 36 ore complessive nell’arco dell’anno.
La richiesta deve essere presentata in tempo utile, e comunque non oltre un’ora dall’inizio della giornata lavorativa, salvo situazioni di urgenza o necessità particolari, che restano affidate alla valutazione del responsabile. L’obiettivo è consentire all’organizzazione di garantire la continuità del servizio, un tema centrale soprattutto in ambito sanitario.
Obbligo di recupero entro due mesi
Il punto centrale resta l’obbligo di recupero delle ore non lavorate. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore entro i due mesi successivi, secondo modalità stabilite dal responsabile. In caso contrario, il contratto prevede la decurtazione proporzionale della retribuzione.