Ostetrico assolto, condannato il ginecologo. La responsabilità dei sanitari è legata alle mansioni, anche se in equipe (Cassazione)
La Corte di Cassazione in una recente sentenza ha affermato il principio secondo cui i professionisti che lavorano in equipe rispondono, comunque, ciascuno delle conseguenze del proprio operato, ed ha per questo annullato in parte la sentenza di merito del Tribunale di Milano secondo cui a un medico ginecologo e all’ostetrico presente in sala parto veniva attribuita la responsabilità derivante da un parto disgraziatamente andato male, durante il quale il nascituro riportò gravi e permanenti danni, a causa dell’uso intempestivo ed inopportuno della ventosa ostetrica e dell’esecuzione di manovre eccessivamente energiche.
La suprema Corte ha stabilito che “la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri”.
La sentenza conferma quindi che la responsabilità professionale è strettamente legata alle specifiche mansioni di ciascun professionista all’interno dell’equipe, e che di conseguenza l’equipe non possa essere considerata centro di responsabilità, laddove siano chiaramente individuate le attività di ciascuno e le dirette conseguenze delle stesse ai fini del verificarsi del danno.
Nel caso specifico i giudici dell’Appello di Milano avevano ritenuto responsabili sia il ginecologo che l’ostetrico, per aver posto in atto una serie di operazioni e manovre non adeguate alla situazione ed aver concorso al verificarsi dell’evento avverso.
La Corte di Cassazione ha annullato in parte la sentenza, sottolineando come le responsabilità dei componenti l’equipe siano comunque distinte e facenti capo a ciascun professionista, ciascuno per il proprio operato e per i propri limiti di competenza.
Appurato, infatti, che le manovre che hanno cagionato il danno, a causa della loro inappropriatezza, sono state compiute dal ginecologo e che sulle stesse l’ostetrico presente non aveva possibilità né di intervenire né di valutarne il vigore, la Corte di Cassazione ha dunque stabilito che le imputazioni a carico dell’ostetrico debbano cadere “per non aver commesso il fatto”, mentre siano fondate le imputazioni a carico del medico, pur se la condanna penale viene derubricata in quanto prescritta.
A nulla sono valsi i tentativi di addebito in capo all'ostetrico per una riferita imperizia nella valutazione dei segnali di allarme della criticità del parto, in quanto è emerso dagli atti che il ginecologo era a conoscenza, già durante il decorso dell'intero travaglio, dei parametri che suggerivano una certa criticità nell'andamento del parto.
Peraltro la sentenza conferma la non applicabilità, in questo caso, dell'art. 3 della Legge Balduzzi, essendo stata la condotta del ginecologo talmente distante dalle linee guida da non potersi ricondurre l'evento nell'alveo della colpa lieve e della conseguente limitazione di responsabilità.
Fonte: Fnomceo.it; Responsabilità medica in lavoro d'equipe(Clicca); la sentenza QUI