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L’Ordine dei Medici del FVG si scaglia contro gli infermieri del 118. Non sono competenti, il loro è abuso della professione medica.

E così restiamo sgomenti, quando ci troviamo di fronte ad una delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del FVG che ci riporta inesorabilmente alla vicenda dell’Ordine dei medici di Bologna ed ai “protocolli infermieristici 118” incriminati di dare adito ad abuso della professione medica.

Ancora una volta, come in un Déjà vu , tornano al centro della questione gli incriminati protocolli, stavolta quelli della Regione Friuli Venezia Giulia, redatti in linea con il DPR 27/03/1992, “Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”.

In una missiva alla Direzione Centrale, Integrazione Socio Sanitaria, l’Ordine dei Medici del FVG, ha chiaramente espresso tutta la sua contrarietà in merito ai protocolli infermieristici e la chiara volontà di non poterli accettare se non con le relative modifiche che prevedano che il medico sia l’unico decisore autonomo.

Le motivazioni che hanno portato i medici del Friuli Venezia Giulia a scagliarsi contro i suddetti protocolli, è la netta convinzione che gli infermieri seppur formati, non siano in grado in ordine alle proprie competenze, di poter agire come professionisti autonomi.

E non sono competenti, allorché, detti protocolli non sono stati adottati per via di un effetto legislativo nazionale, al quale il Codice di deontologia medica si sarebbe posto in posizione di sudditanza, ma sono il risultato di accordi regionali, ai quali il Codice di Deontologia medica non può che porsi al di sopra di essi.

L’atto deliberativo della Regione Friuli Venezia Giulia si pone in netto contrasto con la Deontologia medica, che gli iscritti sono tenuti ad osservare.

Per cui non si può chiedere ai medici di tale ordine di avallare i protocolli infermieristici in questione, che a dir loro, demanda agli infermieri atti di pertinenza medica, come la somministrazione di una terapia in emergenza-urgenza.

Da questo punto di vista quello che si profila a carico degli infermieri è il reato dell’abuso di professione medica, ex art. 348 cp, a prescindere dalla capacità di esercitare tali atti terapeutici.

Non può essere chiesto a noi organi elettivi, esponenti della professione, di avallare norme, comportamenti, principi contrastanti, con quanto ci siamo imposti di osservare secondo un codice di autoregolamentazione giuridicamente riconosciuto. Il punto critico è se a tale protocolli debba essere attribuita una valenza diagnostico terapeutica: seguendo questo criterio all’infermiere competerebbe solo l’applicazione del protocollo nella sua parte terapeutica; la scelta della terapia è subordinata alla presenza delle competenze diagnostiche che ne stanno alla base, diversamente per l’infermiere si configura il reato di abuso di professione medica”.

 

La missiva si conclude con le richieste dell’Ordine dei Medici del Friuli Venezia Giulia, ovvero, di non poter condividere emergenza- urgenza qualora comprendano atti di tipo diagnostico-terapeutico demandati alla decisione degli infermieri, a meno che:

  • vi sia una Legge Nazionale che dica chiaramente che un infermiere può fare certi atti

  • sia modificato il Codice Deontologico Medico

  • siano revisionati i protocolli infermieristici in modo da prevedere il medico come decisore unico autonomo e responsabile

  • vi sia una assunzione di responsabilità penale e civile in capo all’Infermiere in caso si constati l’applicazione dei protocolli in questione.

Si evince chiaramente dalle parole dell’Ordine dei Medici, che nuovamente tornano a sentirsi espropriati di competenze che sentono come esclusive a fronte di infermieri formati e competenti che agiscono secondo protocolli validati scientificamente.

Voglio ricordare all’Ordine dei Medici del FVG che è vero che i protocolli sono il risultato di delibere regionali, ma la riforma della professione infermieristica è data normative nazionali, in linea con le raccomandazioni in materia del Consiglio d’Europa, attraverso una sostanziale evoluzione del contesto normativo di riferimento, sia per quanto attiene l’aspetto ordinamentale che quello formativo.

Nello specifico l’attività infermieristica all’interno dei sistemi di emergenza sanitaria territoriale è regolamentata dal DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che seppur vetusto, apriva la strada a quelle che oggi sono le competenze infermieristiche.

Nel 1992 l’esercizio professionale degli infermieri era regolamentato da un vetusto atto normativo mansionariale e il sistema adottando il modello sub 2) ebbe la saggezza di prevedere atti in deroga proprio a quel sistema.

All’articolo 10 del D.P.R. si legge testualmente: “Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio”.

Autorizzazione quindi in deroga al mansionario, ex D.P.R. 225/1974 e previsione di protocolli a valenza “diagnostico-terapeutica” (utilizzo volutamente questa espressione): una prima parte di riconoscimento di segni e sintomi di predeterminati quadri clinici e una seconda parte di applicazione terapeutica. Il tutto in totale assenza del medico sulla scena. Questo il sistema previsto dal decreto del ministro della sanità dell’epoca: il medico napoletano Francesco De Lorenzo. (da Luca Benci http://www.infermieristicamente.it/articolo/5742/benci-il-118-dell-emilia-romagna-e-la-giustizia-degli-ordini-dei-medici/ ).

La storia si ripete, questa rivalità inconsistente e questo presunto scippo di competenze sembra non trovare soluzione, è come ripiombare sempre nello stesso incubo.