Iscriviti alla newsletter

Prelievi coatti nei reati stradali. Quali obblighi per l’Infermiere?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/05/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La Legge n 41 del 2016, introduce nel codice penale, l’omicidio stradale e le lesioni colpose stradali, prevedendo una procedura accelerata per i reati in questione, ovvero il prelievo ematico o dei liquidi biologici, qualora il conducente si rifiutasse di sottoporsi sia a questi ultimi che al test dell’etilometro.

Il Legislatore ha modificato l’art 359 bis cpp, introducendo il nuovo comma 3 bis, che consente al Pm di adottare oralmente, il decreto che dispone l’effettuazione coattiva dei prelievi dei liquidi biologici ed ematici del conducente.

Gli ufficiali di Polizia procedono all’accompagnamento dell’interessato, presso il più vicino presidio ospedaliero, per sottoporlo ai prelievi ematici, che diventano coattivi, se questo si rifiuta.

Il comma però non disciplina espressamente il prelievo ematico e, la norma resta così interpretativa, su chi debba eseguirlo.

Andrebbe chiarito chi debba occuparsene, fermo restando che di norma, il prelievo è di competenza infermieristica.

Detto questo, il tema centrale resta l’obbligatorietà dell’atto, che non ha bisogno del consenso dell’assistito, e la conseguente posizione del sanitario nei confronti della coercizione dell’atto sanitario.

L’articolo 348cpp attribuisce al sanitario la qualifica di “ausiliario di polizia giudiziaria”.

Secondo l’articolo al comma 4, quando la polizia giudiziaria compie atti di operazioni che richiedono specifiche competenze, può avvalersi di persone idonee , che non possono rifiutare la propria opera.

 

Da Quotidiano Sanità