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Demansionamento. Chiarimenti su Danno non patrimoniale ed onere della prova. Ecco a chi spetta e quando

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/08/2018 vai ai commenti

Articolo 49 e DemansionamentoLeggi e sentenze

Il demansionamento non discende automaticamente, se non adeguatamente provato, il riconoscimento del danno non patrimoniale; inoltre, quando il lavoratore eccepisce un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo”.

 

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la Sentenza 9 luglio 2018, n. 17978.

 

La vicenda

Una dipendente chiedeva la condanna dell’azienda datrice a risarcirle il danno patrimoniale, biologico e morale per averla demansionata.

Alla lavoratrice nel periodo risalente all’anno 2000- 2001 era stato affidato un ruolo subordinato rispetto ad un funzionario di livello inferiore e, con compiti qualitativamente e quantitativamente inferiori rispetto al precedente incarico.

 

La richiesta della dipendente viene accolta in parte.

L’azienda datrice è condannata al risarcimento patrimoniale ma non a quello biologico e morale.

L’azienda è infatti condannata a ripagare la lavoratrice in relazione al solo danno patrimoniale, rifacendosi ai parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Questo in ordine a due motivi:

 

1.

Il danno non patrimoniale non è sempre una diretta conseguenza dell’accertamento del demansionamento, ma va provato.

Nel caso specifico, non era risultato vi fosse, nessun deterioramento delle relazioni in ambito lavorativo, sociale e familiare.

Inoltre la documentazione comprovante la presenza di uno stato depressivo transitorio, era relativa all’anno 2006-2007, mentre il demansionamento era riferito all’anno 2000-2001.

Affinché vi sia diagnosi di stato depressivo transitorio, questo deve essere diagnosticato nei tre mesi successivi all’evento scatenante.

 

2. In merito alla condanna dell’azienda datrice a risarcire il danno patrimoniale, il giudice afferma che questa è stata inflitta, perché l'azienda avrebbe dovuto provare il “non demansionamento” della dipendente.

 

Va considerato che quando il lavoratore allega un demansionamento  riconducibile  ad  un  inesatto  adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del de
mansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse  giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’art. 1218 cod. civ., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

 

da Il Sole 24 ore