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Contratto. Periodo di comporto, invalidi e terapie salvavita. Quando è legittimo il licenziamento?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/10/2018 vai ai commenti

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Il dipendente invalido, riconosciuto come tale, può essere licenziato se supera il periodo di comporto?

 

Cos’è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto è quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.

I contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.

Nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016- 2018 le tutele relative al periodo di comporto in presenza di gravi patologie sono estese alle assenze per malattia dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita.

Pertanto i contratti di lavoro relativi ai comparti funzioni centrali, funzioni locali e sanità rinnovati per il triennio 2016-2018, prevedono l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

 

La certificazione

L’attestazione delle particolari patologie che richiedono terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, devono essere certificati dalle Competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

I contratti di lavoro nel citare patologie gravi e terapie invalidanti non fanno mai riferimento ad alcuna specifica normativa. I casi che rientrano nella fattispecie prevista dai contratti di lavoro devono essere valutati di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.

 

Nel rapporto di lavoro instaurato con un invalido assunto obbligatoriamente per essere inserito nelle categorie protette, le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto se sono connesse alla sua specifica condizione della invalidità. Mentre se dipendono da altri eventi o malattie, il lavoratore con l’handicap è trattato alla pari di tutti gli altri dipendenti e può essere licenziato.

 

Utile in tal senso la Sentenza di Cassazione n. 9395 del 12 Aprile 2017 che, intervenendo in tema di licenziamento di un dipendente diversamente abile per superamento del periodo di comporto ha statuito che il licenziamento dell’invalido iscritto nelle categorie protette è legittimo solo se le assenze per malattia superano il periodo di comporto e non sono legate all’invalidità stessa.

 

Pertanto per la Suprema Corte è possibile licenziare anche l’invalido inserito nelle categorie protette, in caso di superamento del periodo di comporto, ma solo a condizioni che tali assenze per malattia non siano collegate al suo stato di invalidità. Diversamente, le assenze non vanno calcolate ai fini del superamento del periodo di comporto.

 

fonte: Inail