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Malattia del figlio. Cosa prevede la normativa. Permessi e trattamento economico

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/01/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Quando si è genitori, conciliare la vita familiare con quella lavorativa è difficile, e lo diventa ancor di più quando i figli si ammalano, che sia un malessere passeggero o una malattia grave, il genitore ha diritto a dei permessi retribuiti e non.

La legge ed i contratti collettivi applicati prevedono diverse tutele a seconda del tipo di malattia del figlio, grave, cronica o meno, ed in base all’età del bambino.

Il testo al quale bisogna fare riferimento, ed al quale fa riferimento anche il CCNL comparto sanità è il Testo Unico Maternità/paternità.

 

Malattia del bambino

È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni:

  • per tutta la durata della malattia, fino ad un’età non superiore ai tre anni
  • cinque giorni l’anno per ciascun genitore se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni.

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia.

La possibilità di fruire di congedi per la malattia del figlio è stata riconosciuta indipendentemente dalla natura dello stato morboso, acuto o cronico, da ogni modificazione dello stato di salute, da ogni alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ricomprendendovi anche la fase della convalescenza, periodo in cui il bambino deve recuperare le proprie normali condizioni biopsichiche.

Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero, il genitore può chiedere di interrompere il decorso del periodo di ferie e fruire del congedo. In caso di malattia del bambino certificata si può interrompere il congedo parentale. In questo caso la presenza per assistenza è prevista per uno solo dei due genitori lavoratori dipendenti.

I genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali:

  • fino a 6 anni per tutta la durata della malattia del bambino;
  • da 6 a 8 anni fino a 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore.

Inoltre, se all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’ età tra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del

bambino spetta nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, nel limite annuo dei 5 giorni lavorativi.

I periodi di congedo per la malattia del figlio non danno luogo ad alcuna retribuzione e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; dal terzo all’ottavo anno spetta una contribuzione figurativa ridotta.

I dipendenti pubblici hanno il diritto di assentarsi, nei primi 3 anni di età del bambino, sino a 30 giorni l’anno, con retribuzione al 100%.

 

Permessi retribuiti per decesso o grave infermità del figlio

Il lavoratore può fruire di permessi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità:

I permessi sono concessi per un massimo di 3 giorni all’anno. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni:

  • dal decesso;
  • dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità;
  • dall’accertamento della necessità di provvedere a specifiche cure.

I permessi retribuiti per decesso o grave infermità sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza a disabili, ovvero i permessi Legge 104.

 

Congedo non retribuito di 2 anni per malattia figlio

Il lavoratore può anche richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi.

Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa: non deve però essere confuso col congedo straordinario per l’assistenza di lavoratori disabili. L’aspettativa non retribuita, difatti, al contrario del congedo per l’assistenza di disabili non è considerata nell’anzianità di servizio né per la pensione (si possono comunque riscattare i periodi ai fini previdenziali).

I giorni festivi e non lavorativi sono compresi nel periodo di congedo non retribuito.

 

Art 34-Ferie solidali

Il CCNL 2016/2018 prevede la possibilità di cedere un periodo di ferie ai colleghi che necessitano di prestare assistenza e cura al figlio minore.

Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:

a)     le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;

b)     le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.