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Manovra di Heimlich: in discussione il ddl che obbliga i docenti a praticarla agli alunni nei casi di soffocamento

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/05/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Estendere l'obbligo di praticare la manovra di Heimlich agli alunni per i docenti e per il personale ATA.
È quanto sarà discusso domani presso la VII Commissione del Senato, in una audizione sul Disegno di Legge Montevarchi (A641).

Il Disegno di Legge modifica il dlgs 19 febbraio del 2004 all'art 3.
Art. 3
Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuitá con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costruito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all’autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

Disegno di Legge A641
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Attività formative)-1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole infanzia è previsto l'obbligo, per i docenti e per il personale amministrativo e ausiliario (ATA) della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma
1. Laddove sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.
3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Fra i bambini da 0 a 4 anni il soffocamento e la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali: ogni anno muoiono circa 50 bambini per un boccone andato di traverso, quasi un bambino a settimana.
Nel nostro Paese nelle scuole elementari e nelle scuole di infanzia pubbliche e private non vi è formazione adeguata per ció che riguarda formazione ed abilitazione alle manovre di disostruzione pediatrica, visto che la formazione è facoltativa e affidata al buon senso dei dirigenti scolastici.

Le disposizioni contenute nel Disegno di Legge determinano un aggravamento dell'onerositá della prestazione ordinaria; tale adempimento potrebbe determinare l'insorgenza di responsabilità penali sia per i comportamenti omissivi sia per i commissivi scorretti, e tutto senza una retribuzione collegata alla maggiore onerositá.

 

da ItaliaOggi

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