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Insulti alla Coordinatrice via Whatsapp. Sospese due Infermiere. Cosa rischiano e cosa prevede la normativa in tema di conversazioni e privacy

Due infermiere di una clinica del Riminese sono state sospese per avere maltrattato la caposala su una chat.

Nell’era del web 2.0 i social sono sempre più protagonisti di provvedimenti disciplinari fino ad arrivare fin dentro le aule dei tribunali.

 

La vicenda

I fatti risalgono al 2017, quando due infermiere di una clinica di Rimini, si scambiano messaggi audio e scritti, nei quali parlano male della coordinatrice e nei quali si alluderebbe, sembra ironicamente, a “darle la mazzata finale”, con l’ausilio di una bambola woodo.

Questi messaggi, con una dinamica ancora da capire, ma per mezzo di un altro infermiere, che evidentemente era a conoscenza della conversazione privata, arrivano dritti all’interessata e sui tavoli dei vertici, con la risultante sospensione delle due infermiere ree della conversazione.

 

La vicenda è finita in procura, le due infermiere infatti non intendono accettare la sospensione ricevuta ed intendono agire contro il terzo infermiere reo di aver divulgato una conversazione privata.

 

Ma cosa rischiano i tre protagonisti della vicenda? La normativa

In merito alla posizione delle due infermiere, una recente sentenza del Tribunale di Parma scagiona gli imputati da qualsiasi reato (Tribunale di Parma con la sentenza n.237/2019).

Ad una dipendente veniva intimato il licenziamento per aver proferito, in alcune chat whatsapp private tra colleghi, pesanti offese personali al datore di lavoro, accompagnate da minacce di sabotaggio aziendale.

Il Tribunale di Parma ritiene illegittimo il licenziamento della dipendente e condanna l’azienda al reintegro nel posto di lavoro della dipendente ed al pagamento di una indennità risarcitoria.

Il Giudice stabilisce che il tipo di conversazione agli atti sia privata e come tale da tutelare ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione che sancisce il principio della segretezza della corrispondenza.

Le critiche rivolte al datore di lavoro devono ancora essere ricondotte al legittimo diritto di critica, sancito dall’articolo 21 della Costituzione.

 

Per quanto riguarda il “presunto spione”, la normativa stabilisce che la divulgazione di corrispondenza privata (Come la posta, il contenuto di email private o comunque personali, chat private, messaggi privati, conversazioni di whatsapp, screenshot di facebook – sempre raffiguranti conversazioni private, ecc) è un’operazione da non compiere a cuor leggero, in quanto le conseguenze, in caso di mancato accordo, sono serie.

Quindi divulgare conversazioni private, insomma, comporta delle conseguenze in quanto non solo la legge ma anche la Costituzione punisce la violazione di corrispondenza prendendo in seria considerazione la tutela dell’autore della stessa, abusivamente divulgata.

 

Art 616 cp (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

 

Art 618 cp (Rivelazioni del contenuto di corrispondenza)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere
segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

da. Il Resto del Carlino Rimini

 

 

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