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Legge 104. Assistenza inferiore ad un mese. Quanti giorni spettano? La circolare INPS

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/08/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Qualora il dipendente si trovi ad assistere il disabile per un periodo inferiore ad un mese, quanti giorni di permesso spettano?

A chiarirlo la Circolare Inps 128 dell’11 Luglio 2003, che stabilisce quanto un riproporzionamento dei giorni spettanti secondo i seguenti criteri:

 

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente.

Tale criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex lege 104.

L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

 Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92 (da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.

Gli altri riproporzionamenti dei giorni di permesso Legge 104 riguardano il tipo di rapporto di lavoro che intercorre in caso di part-time, verticale o orizzontale.

Il riproporzionamento in questo caso va fatto solo per il part-time verticale e NON per il part- time orizzontale.

 

Part-time Verticale

Calcolo:

 

Orario medio settimanale part-time

____________________________ x 3 giorni di permesso

 

Orario medio settimanale full time

 

Esempio

18 ore settimanali part-time diviso 38 ore settimanali full time per 3.

(18:38) x3=1,42, arrotondato per difetto 1 giorno di permesso mensile.

 

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

E’ utile ricordare che, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1 agosto 2012, chiarisce che nei casi di assenza per malattia, maternità, congedi, permessi sindacali, non appare possibile un riproporzionamento dei permessi Legge 104/92 poiché, poiché tali assenzesarebbero già giustificate da altri istituti.
Il principio, è il medesimo, espresso nell’interpello 21/2011 che, in relazione al riproporzionamento delle ferie, impone di operare una distinzione fra le differenti finalità degli istituti.

 

Da SuperabileInail