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Giovane calciatore si accascia e perde conoscenza. Infermiere lo salva. Manifestazioni sportive sicure? La normativa

Succede a Bari, una partita di calcio giovanile, siamo al 20’ della New Football Academy Bari- Valle D’Itria Academy: è in corso un’azione per arrivare alla porta e segnare il goal, c’è un impatto a tre, la palla va a segno, ma uno dei tre giovani calciatori non si rialza, resta a terra, esamine.

Sono momenti convulsi, chi gioisce per il goal, chi si arrabbia per il punto mancato, fino a quando qualcuno dei ragazzi delle due squadre si accorge che il loro compagno non si rialza da terra, è steso immobile.

Dalla panchina si alza di scatto l’allenatore, Antonio Mangialardo, che nella vita è un infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari.

Mangialardo insieme a Sante, dirigente dell’altra squadra, comincia le prime manovre rianimatorie, libera le vie aeree e permette al ragazzo di ricominciare a respirare.

Arriva il 118, il ragazzo sale in ambulanza cosciente: trauma cranico commotivo con convulsioni e perdita di coscienza, tac negativa.

 

Ma cosa prevede la legislazione in tema di manifestazioni sportive e presenza delle ambulanze?

Se l’allenatore di una delle due squadre non fosse stato un infermiere, cosa ne sarebbe stato del giovane calciatore?

Come mai un’ambulanza con personale formato non era presente alla manifestazione sportiva?

 

L’ Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, stabilisce che l’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.

Per la determinazione del potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l’inclinazione al rischio) e l’eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario, si utilizza un algoritmo, che tiene conto delle variabili legate all’evento, ed al pubblico, con il raggiungimento di un punteggio.

 

 

 

L’algoritmo consente di ottenere punteggi necessari alla definizione delle risorse necessarie in termini di

  • Soccorritori appiedati;
  • Ambulanze BLS (tipo B);
  • Ambulanze ALS (tipo A);
  • Mezzi o unità medicalizzate (numero di medici).

Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

 

Uso dei defibrillatori

Per i defibrillatori, il loro utilizzo nelle manifestazioni sportive è normato dal DECRETO 26 giugno 2017:

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che stabilisce:

l’obbligo   di   dotazione   e   impiego   di   defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché' durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all'articolo 1.

Le disposizioni non si applicano alle gare   organizzate   dalle   associazioni   e   società   sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive   di   cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio.

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche

 

Tutta la nostra ammirazione e ringraziamento va all’infermiere che si è distinto per professionalità e prontezza nel salvare il giovane ragazzo ma, forse l’organizzazione degli eventi sportivi andrebbe rivista nell’ottica della sicurezza di sportivi e spettatori.