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Infermieri. Permessi visite ed esami diagnostici. Novità Aran sui tempi di percorrenza per raggiugere la struttura sanitaria

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/11/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Può essere concesso il permesso art Art. 40 CCNL 2016/2018 “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici “su base oraria, per prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, laddove nella richiesta si evidenzi che l’uscita anticipata rispetto all’orario ordinario di lavoro è resa necessaria dal raggiungimento della struttura sanitaria di riferimento?

Art40

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

 

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

 

3. I permessi orari di cui al comma 1:

a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

 

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

 

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma 10 (Orario di lavoro).

 

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

 

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

 

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

 

9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

 

10. L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

 

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’ assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali ipotesi;

b) attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

 

L’Orientamento Aran

Le casistiche alla base delle richieste dei permessi art 40 del CCNL Comparto sanità sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale, che si è limitato a fare riferimento all’inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’ orario di lavoro. Pertanto, nel caso sottoposto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’ interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all’ art. 40. Vale la pena segnalare che, anche in questo caso, ai fini del riconoscimento del permesso, l’amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.