Chieti. Assolto dal reato di diffamazione dirigente sindacale NurSind: "il fatto non costituisce illecitoâ€
I fatti
Con nota rivolta a vari dirigenti aziendali, il segretario territoriale NurSind di Chieti portava a conoscenza della ASL Lanciano–Vasto–Chieti, di una grave violazione della normativa in materia di svolgimento dell’attività sanitaria, in quanto, al posto dell’Infermiere a ciò abilitato, il medico addetto all’attività in questione si era avvalso della collaborazione di un semplice Ausiliario Specializzato.
La Coordinatrice del Reparto in cui si sono svolti i fatti, tra l’altro referente regionale di un altro sindacato di categoria concorrente al NurSind, sentendosi chiamata in causa, querelava il dott. Vincenzo Pace ritenendo la missiva in questione offensiva della sua reputazione.
Il Segretario Provinciale NurSind di Chieti veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 595 C.p. (Diffamazione) innanzi il Giudice di Pace di Lanciano ed in questa sede dimostrava, con l’assistenza dell’avv. Daniele Antonelli del foro di Vasto, consulente legale del sindacato, che quanto lamentato era stato necessario a seguito di plurime segnalazioni pervenutegli da parte di infermieri, suoi iscritti, che ritenevano essere stati lesi nei loro diritti nel momento in cui un’attività di loro pertinenza veniva svolta da soggetto non abilitato. Tant’è vero che a seguito della denuncia, l’Ausiliario veniva rimosso dal compito ed al suo posto la Coordinatrice del servizio ripristinava e prevedeva, di nuovo, esclusivamente la figura dell’Infermiere.
Poiché la missiva era indirizzata e pervenne alla sola Dirigenza Aziendale e non a soggetti ad essa esterni, che quanto lamentato rappresentava un preciso obbligo del Dirigente Sindacale a tutela dei lavoratori iscritti al sindacato, l’avv. Antonelli ha dimostrato l’inesistenza dell’offesa alla reputazione professionale della collega del dott. Pace invocando, altresì, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale, trattandosi di ipotesi in cui un segretario di una organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori censura, su espressa segnalazione dei propri iscritti, le scelte del responsabile di un determinato reparto aziendale, ponendone in dubbio la regolarità e denunciandone violazioni di norme
La sentenza.
Il Giudice, dopo aver sentito i testimoni e le requisitorie del P.M. e della parte civile che hanno concluso per la condanna dell’imputato, ha assolto il dott. Pace dal reato ascrittogli con la formula più ampia “perché il fatto non costituisce reato” accogliendo la tesi difensiva sostenuta dall’avv. Antonelli secondo cui la missiva non era espressione di una querelle ovvero di un risentimento personale del dott. Pace nei confronti della sua collega, ma nella fattispecie vi è stata una critica all’operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzare, ancorchè con toni aspri ma pur sempre conferenti all’oggetto della controversia, le iniziative intraprese dalla stessa Coordinatrice nell’ambito lavorativo.