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Atto medico. Torna alla ribalta la proposta di legge. Segnale di debolezza? Ecco cosa prevede

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/01/2020 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Dopo averci provato il PD nella scorsa legislatura, creando non poche polemiche, torna alla ribalta la proposta di legge sulla definizione di atto medico.
Questa volta il desiderio di definire un atto, di cui a livello giurisprudenziale, così come nel codice deontologico dei medici non vi è traccia è il M5S,  a firma dei deputati Carmelo Massimo Misiti e Fabiola Bologna.

Cosa prevede la proposta

Art 1
Sono definiti atti medici e pertanto non possono costituire offesa all’integrità psicofisica i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente.

Perché definire l’atto medico? Che bisogno c’è, se non quella di cercare di delimitare un campo affinché non si realizzi quella tanto chiacchierata invasione che tanto temono i medici, e che è a tratti sembra trasformatisi in una guerra fratricida.
In nessuno Stato vi è una legge che definisca l’atto medico, perché a questo punto sarebbe giusto definire l’atto sanitario, e d’altronde è una definizione che non esiste in giurisprudenza, né tantomeno nel Codice di Deontologia Medica, se non come atti di esclusiva competenza del medico solo la diagnosi e la prescrizione della cura:

TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 3 Doveri generali e competenze del medico

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.


Secondo i firmatari della proposta di legge, la necessità di definire l’atto medico deriva dal bisogno di colmare l’assenza di specifiche norme concernenti la  sua definizione.
Con la legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta « legge Gelli-Bianco », è stato introdotto nel codice penale l’articolo 590- sexies, in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da tale articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario « Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia» e il sanitario abbia rispettato « le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di que- ste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto ».
Pur prendendo atto dell’importanza della nuova disciplina, appare comunque necessario normare, circoscrivendo i limiti di azione, la definizione di atto medico,

All’interno della proposta di definizione di atto medico, hanno poi notevole spazio l’individuazione dei centri di riferimento di chirurgia articolare.

Vengono poi definiti i requisiti indispensabili per il riconoscimento delle strutture quali centri di riferimento di chirurgia articolare e anche i criteri per la valutazione dei volumi di attività dei centri che intendono essere riconosciuti quali centri di riferimento e prevede l'istituzione di un tavolo tecnico incaricato di tale valutazione, composto da rappresentanti delle società scientifiche, delle regioni, delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle università. Il tavolo è tenuto a pubblicare ogni anno, in una specifica sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute, i risultati della sua valutazione.

 

da Quotidiano Sanità

 

Allegato proposta: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2208.18PDL0086440.pdf

 

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