Stabilizzazione precari sanità . Per il TAR sono requisito tutti i tipi di contratto flessibile
La procedura di stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto sanità del servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una più ampia categoria di rapporti contrattuali, non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.
E’ la massima estrapolata dalla sentenza del T.A.R Sardegna Sez. I, 26/02/2020, n. 114
I fatti
Un’infermiera ricorreva contro la Asl di cui era dipendente a tempo determinato per essere stata esclusa dal bando di stabilizzazione perché non in possesso dei requisiti richiesti.
Con il ricorso la ricorrente chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento di esclusione dalla procedura, deducendo essenzialmente il possesso del requisito richiesto dalla norma richiamata, per avere stipulato, con la A.S., un contratto di lavoro flessibile per sei mesi, contratto successivo al 28 agosto 2015, come richiesto dal bando e dalla normativa di riferimento.
La decisione del TAR
Nell’accogliere il ricorso dell’infermiera, ritenendo illegittima l’esclusione, il TAR fa un’importante precisazione:
Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito come proprio il fine di valorizzazione della professionalità acquisita, confermato dal riferimento testuale al servizio svolto in passato e ancora in corso all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2015 (28 agosto 2015), "non permette di comprendere nella procedura di stabilizzazione mediante accesso diretto di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75 del 2017, attività svolta sulla base di contratti per assegni di ricerca o meri contratti d'opera, essendo l'applicazione della disposizione limitata ai soli titolari di contratto di lavoro che determinano l'instaurazione di un rapporto di servizio, con almeno tre anni di servizio" (Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4973).
La procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, è caratterizzata, invece, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una più ampia categoria di rapporti contrattuali, non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.
Il significato del riferimento al "lavoro flessibile" deve essere ricavato facendo ricorso al contenuto dell'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, nel delimitare i tipi di contratti di lavoro mediante i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale, ricomprende - nell'ambito delle "forme di lavoro flessibile" (come le definisce la rubrica dell'articolo) i "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché le forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche".
La normativa
D.Lgs. 25/05/2017, n. 75
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.
Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 1 marzo 2020
Comma 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (10)
- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
comma 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.