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Permessi 104, il Dipartimento di funzione pubblica chiarisce il requisito di domicilio e residenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/07/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Non è possibile concedere i benefici previsti all'articolo 33 della legge 104/1992 nell'ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza superiore ai 150 chilometri, ancorché domiciliata presso l'abitazione del lavoratore che si occupa dell'assistenza.

 

E’ quanto contenuto nel parere del Dipartimento di Funzione pubblica in risposta alla possibilità di concessione dei permessi di cui all’articolo 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell’ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza stradale superiore ai 150 km, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza.

In particolare, si chiede se il solo domicilio possa soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei citati permessi.

La soluzione al quesito trova risposta nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2012, recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"), nella quale si chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi".

In questo caso, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Si riporta di seguito il link della citata circolare: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2012/circolare-n-1-del-2012