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Interventi lunghi e senza concessione veicolo di servizio. La reperibilità è orario di lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/05/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

La reperibilità si qualifica come orario di lavoro solo qualora sussistano vincoli tali da pregiudicare in maniera significativa la capacità di gestire il tempo libero, tale pregiudizio non ricorre se le difficoltà organizzative derivano da fattori naturali o da scelte del lavoratore.

E’ il principio sostenuto dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro, 16582/2022 del 23 maggio 2022 ), secondo la quale il periodo di guardia va inevitabilmente qualificato come orario di lavoro secondo la direttiva 2003/88 ogniqualvolta il dipendente, durante i propri servizi in regime di reperibilità, soggiaccia a vincoli idonei a incidere sulla sua facoltà di gestire liberamente anche il tempo durante il quale non gli è richiesto alcun servizio professionale. Tale ingerenza anche sul tempo che astrattamente il lavoratore potrebbe dedicare ai propri interessi deve comunque essere oggettiva e molto significativa.

Ed è secondo questi principi, che la Cassazione ha accolto il ricorso di due lavoratori, che prestavano servizio per la protezione civile, riconoscendo loro, il risarcimento del danno per le ore di reperibilità prestata e per la mancata fruizione del riposo compensativo dopo i turni di reperibilità prestati nella giornata di riposo settimanale.

 Per i giudici Ue, in linea generale se il termine concesso al lavoratore per la ripresa del servizio durante il periodo di guardia è limitato a qualche minuto, lo stesso deve essere considerato integralmente come orario di lavoro. Tuttavia, secondo la Cassazione, occorre comunque stimare l'effettivo e concreto impatto del termine di reazione tenendo conto sia degli altri vincoli eventualmente imposti al lavoratore, sia delle eventuali agevolazioni che gli sono accordate durante la reperibilità.

Nel caso specifico ai lavoratori, in caso di chiamata durante il regime di reperibilità, si chiedeva di raggiungere il posto di lavoro in trenta minuti, senza concedere, ad esempio, un veicolo di servizio con il quale poter beneficiare di diritti in deroga al codice della strada o di diritti di precedenza. Si trattava, oltretutto, di condizioni imposte anche in aree frequentemente soggette a richiami in servizio e caratterizzate da interventi di durata media significativa. Una simile circostanza, sul piano pratico, comporta sia riflessi diretti relativi alla riconducibilità del periodo all'orario di lavoro, sia riflessi indiretti sui riposi compensativi, che devono quindi essere concessi dal datore di lavoro nel caso in cui il servizio di reperibilità cada nel giorno di riposo settimanale.