Iscriviti alla newsletter

Il nuovo contratto cambia i permessi retribuiti del tempo determinato. Vediamo quali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/07/2022

Contratto Nazionale

Nel nuovo contratto, è introdotta una novità sui rapporti a tempo determinato relativamente al passaggio al tempo indeterminato ed alla fruizione dei permessi.

Il contratto chiarisce che nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell’Azienda o Ente o presso altre Aziende od Enti del SSN, l’utilizzo dei permessi giornalieri retribuiti, permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari ed assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si deve tenere conto del numero dei permessi già fruiti con contratti a tempo determinato, svolti nello stesso anno solare. (Art 71 comma h).

Ed ancora tra i permessi riconosciuti, si aggiungono quelli per l’aggiornamento professionale facoltativo. (Art 71 comma e)

Tra i permessi riconosciuti, a patto che il contratto di lavoro a tempo determinato, non abbia una durata inferiore a 6 mesi, ci sono:

  • permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 51 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari);
  • permessi per esami o concorsi o per aggiornamento professionale facoltativo di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti). Per il diritto allo studio, resta fermo quanto previsto all’art. 62, comma 2 (Diritto allo studio);
  • permessi di cui all’art. 54 (Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);
  • permessi per lutto di cui, all’art. 50 comma 1 lettera b) (Permessi giornalieri retribuiti).

Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge 104/1992 s.m.i. e la legge n.53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi

Ferie: le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione (Ferie e recupero festività soppresse). Nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, a seconda della articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei giorni.

Malattia: in caso di assenza per malattia, definiti i periodi retribuiti, il trattamento economico spettante è quello stabilito  in misura proporzionalmente rapportata alla durata del contratto . Se il periodo retribuibile è inferiore o uguale a trenta giorni, il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

Periodo di prova: Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.