Pronta disponibilità. Cosa cambia con l'articolo 31 del nuovo CCNL 2002/24
Nel nuovo CCNL 2022/2024 del comparto sanità, l’articolo 31 riscrive completamente le regole del servizio di pronta disponibilità, abrogando e sostituendo il precedente art. 44 del CCNL 2019/2022. Il cambiamento non è solo formale: si amplia il concetto, si chiariscono responsabilità e si aggiornano le modalità organizzative alla realtà post-pandemica, dove la reperibilità assume sempre più spesso forme ibride, anche da remoto.
Vediamo punto per punto le principali novità e i raffronti più significativi:
1. Due modalità di pronta disponibilità: fisica e da remoto
Il nuovo art. 31 definisce la pronta disponibilità non solo come reperibilità con obbligo di raggiungere la struttura, ma anche come assistenza da remoto tramite strumenti telefonici o telematici. Questa è una novità sostanziale rispetto all’art. 44, che non contemplava l’assistenza remota.
Implica un adattamento tecnologico delle aziende sanitarie e una maggiore elasticità nell’organizzazione del lavoro.
2. Pianificazione annuale e verifica quadrimestrale
Il nuovo contratto obbliga le Aziende a predisporre un piano annuale per la pronta disponibilità, da discutere con cadenza quadrimestrale insieme alla verifica degli straordinari (art. 47).
Nel vecchio art. 44, l’organizzazione era più generica, lasciando più margini di discrezionalità ai dirigenti.
Più programmazione, meno improvvisazione.
3. Durata e limiti più chiari
Il turno di pronta disponibilità è confermato in 12 ore (come nel vecchio CCNL), ma viene esplicitato che due turni sono ammessi solo nei giorni festivi. Inoltre, non si può superare il tetto di 7 turni mensili per dipendente, con una possibile estensione a 9 solo per ARPA e solo in media quadrimestrale.
Si cerca di contenere il carico e tutelare i lavoratori con limiti quantitativi ben definiti.
4. Indennità e compensi
L’indennità per la pronta disponibilità resta di 1,80 euro lorde/ora, come già previsto dal vecchio contratto. Tuttavia, si sottolinea che può essere aumentata dalla contrattazione integrativa.
Margine negoziale a livello locale per riconoscere condizioni di maggiore disagio.
5. Chiamata in servizio: tutela del riposo
In caso di attivazione del lavoratore in pronta disponibilità, il nuovo art. 31 specifica che le 11 ore di riposo consecutivo devono essere garantite immediatamente dopo la prestazione, oppure, se ciò non è possibile, entro tre giorni.
Una tutela più articolata e chiara rispetto alla formulazione generica del vecchio art. 44.
Miglior bilanciamento tra esigenze organizzative e diritto al riposo.
6. Esclusione del personale amministrativo
Il nuovo testo chiarisce esplicitamente che il personale amministrativo è escluso dalla pronta disponibilità. Questa esclusione non era così netta nell’art. 44.
7. Flessibilità stagionale
La contrattazione integrativa può stabilire maggiore flessibilità tra giugno e settembre, rispondendo alle specificità del periodo estivo. Questo aspetto non era normato nel vecchio contratto
8. Chiarezza sui fondi
Infine, si ribadisce che i compensi per la pronta disponibilità sono coperti con risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro, garantendo certezza sulle coperture finanziarie.