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Decreto congedi parentali in Gazzetta. Ecco cosa cambia dal 13 agosto: le nuove regole

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/08/2022 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Dal 13 agosto entreranno in vigore le nuove regole che riguardano i congedi parentali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 è stato infatti pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Vediamo, quindi le misure previste:

Congedo paternità

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del  figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Spetterà anche per i lavoratori del pubblico impiego, finora esclusi dalla misura.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28, ovvero congedo di paternità alternativo.

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per l’utilizzo del congedo paternità è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Si chiamerà invece «congedo di paternità alternativo» quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell’astensione obbligatoria della madre, in casi particolari (quali morte o grave infermità della madre stessa, o abbandono del figlio da parte di lei).

Nuovi congedi parentali

In particolare:

  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
  • Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

 

Smart working, priorità ad alcune categorie

I datori di lavoro dovranno concedere priorità alle richieste di smart working provenienti da dipendenti con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in caso di gravità accertata o di quei lavoratori che siano caregivers.
Inoltre viene prevista l’estensione del congedo biennale straordinario anche alle coppie di fatto.

 

Lavoratrici autonome

Novità anche per le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome. Oggi le due categorie di lavoratrici hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo che va da due mesi antecedenti la data del parto ai tre mesi successivi. La misura è dell’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco alle professioniste e all’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli alle lavoratrici autonome.

Il dlgs n. 105/2022 sancisce il riconoscimento, nei confronti delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, di un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio.