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I 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100 per cento fino a 6 o 12 anni? I chiarimenti Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/11/2023 vai ai commenti

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La questione del congedo parentale ha preso una piega intricata a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, nello specifico all'articolo 1, comma 359, della legge 197/2022, che ha riscritto il comma 1 dell’articolo 34 del Dlgs 151/2001. Questa modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha introdotto la possibilità di fruire di 30 giorni di congedo retribuiti all’80%, ma solo se richiesti entro i primi 6 anni di vita del bambino.

La novità ha generato confusione soprattutto tra i dipendenti pubblici che già beneficiano di 30 giorni retribuiti al 100 per cento, fino al dodicesimo anno di età del bambino.

A marzo 2023, la Funzione Pubblica ha cercato di dissipare le incertezze, dichiarando che il congedo parentale all’80% non costituisce un trattamento aggiuntivo per i pubblici dipendenti. Questo perché il beneficio contrattuale del 100% nel primo mese di congedo parentale si sovrappone e assorbe, di fatto, la nuova disposizione legislativa.

La discussione, tuttavia, non si è esaurita completamente, concentrandosi ora sull'età del bambino per poter usufruire dei trenta giorni di congedo retribuito al 100%, visto che la Legge di Bilancio 2023, mette come soglia limite il sesto anno di età.  L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è intervenuta per fornire chiarezza su questo punto delicato.

Gli esperti dell'ARAN hanno sottolineato che la chiave di lettura si trova nel rinvio dinamico alle disposizioni dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001. Tale rinvio dinamico consente di retribuire al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale ogni volta che l'articolo 34 del Dlgs 151/2001 riconosca la possibilità di erogare l'indennità prevista. Questo vale attualmente fino al dodicesimo anno di vita del figlio.