Ferie estive. Altro che 15 giorni, tra riposi e festivi possono arrivare a 23! Ecco come
Mare Mare Mare ma che….
Voglio andare ad Alghero….
Stessa spiaggia stesso mare
Eh già ancora 12 giorni e comincerà il periodo delle tanto agognate ferie estive che, ricordiamo, è tutelato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e si estende dal primo giugno al 30 settembre.
Vale la pena intanto ricordare che l’Art. 49 CCNL 2019-2021 Ferie e recupero festività soppresse recita:
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito (...)
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
I primi sono generalmente quelli che lavorano in corsia e fanno i turni h24, gli altri sono quelli che lavorano nei servizi dove non c’è la continuità assistenziale e generalmente lavorano dal lunedì al venerdì.
Fatta questa premessa, parlando nelo specifico delle ferie estive leggiamo al comma:
12. (...) il dipendente può frazionare le ferie in più periodi (…) dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Questo passaggio deve essere molto chiaro e lo ribadiamo: è facoltà del dipendente che ne faccia richiesta godere di un periodo di ferie di 15 giorni consecutivi cui ovviamente, si sommano i riposi. Se si hanno figli in età scolare, gli stessi 15 giorni continuativi, più i riposi possono essere richiesti nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. In un caso o nell’altro bisogna sottolineare che la richiesta va espressamente formalizzata secondo i regolamenti in vigore nelle proprie aziende e se il periodo comprende il 2 giugno e il 15 agosto, posto che cadano in un giorno feriale (come quest’anno) così come la festività del santo patrono, il periodo di assenza dal lavoro può essere di un minimo di 21 gg fino a un massimo di 23.
Questo passaggio deve essere molto chiaro e ben compreso perché ancora oggi, con la scusa che a giugno e settembre fa freddo e il tempo è brutto (giuro, tanti me lo ha detto), si tende a concentrare le uscite di tutto il personale nel periodo di chiusura delle scuole consentendo uscite di soli 15 giorni, ferie riposi e festività compresi. Una bella fregatura cui ancora molti sottostanno forse per mancata conoscenza del diritto contrattuale che con queste righe, speriamo di aver dipanato. Si badi bene ancora che quand’anche il famigerato “gruppo” abbia optato per soluzioni diverse, se qualcuno chiede il periodo così come abbiamo descritto, nessuno può impedirne il godimento ma al massimo concordare il periodo, per il migliore incastro possibile con le uscite e i rientri degli altri. Ci pare opportuno ancora ricordare che ogni diniego deve essere formalizzato per iscritto: verba volant.
E allora buone ferie colleghi….ne abbiamo tutti bisogno