Professioni sanitarie, Camera approva riforma: nuove competenze e responsabilità per gli infermieri
Via libera al disegno di legge delega con 143 voti favorevoli e 113 contrari. Il provvedimento passa al Senato e interviene su responsabilità penale e civile, valorizzazione delle competenze, formazione, carenza di personale e organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Tra le novità, il riconoscimento delle difficoltà organizzative nella valutazione della colpa professionale.
Dopo mesi di confronto parlamentare e una sospensione di circa due mesi per affrontare i punti più controversi, la Camera dei deputati ha approvato con 143 voti favorevoli e 113 contrari il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie, che passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento, presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci insieme ai ministri competenti, punta a riorganizzare la disciplina delle professioni sanitarie e a modificare alcuni aspetti della responsabilità professionale, introducendo criteri che potrebbero incidere direttamente sull'attività quotidiana di infermieri, medici e altri operatori del Servizio sanitario nazionale.
Il testo, identificato alla Camera come A.C. 2700, affronta questioni che da anni attraversano il dibattito sulla sanità pubblica: la carenza di personale, il riconoscimento delle competenze, la formazione specialistica, l'organizzazione del lavoro e la tutela dei professionisti chiamati a operare in condizioni assistenziali sempre più complesse. Ma è soprattutto la revisione della responsabilità sanitaria a rappresentare uno dei passaggi più significativi della riforma, perché introduce una valutazione della condotta professionale che tiene conto anche delle condizioni concrete nelle quali viene erogata l'assistenza.
Responsabilità professionale: la colpa grave diventa il punto centrale
La principale novità è contenuta nell'articolo 7 del testo approvato in Commissione, che interviene sull'articolo 590-sexies del Codice penale, relativo alla responsabilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria.
La nuova formulazione prevede che, quando il professionista si attiene alle raccomandazioni contenute nelle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto, sia punibile soltanto per colpa grave.
Si tratta di una modifica rilevante rispetto all'attuale disciplina, perché il legislatore intende rafforzare la tutela del professionista che opera secondo criteri scientificamente riconosciuti, evitando che ogni errore assistenziale determini automaticamente una responsabilità penale.
La disposizione, tuttavia, non introduce un'immunità professionale. La tutela è subordinata al rispetto delle linee guida o delle buone pratiche appropriate al caso concreto e non esclude la responsabilità in presenza di colpa grave. Resta quindi centrale la valutazione della condotta effettivamente tenuta dal professionista.
Carenza di personale e difficoltà organizzative entrano nella valutazione della colpa
Accanto alla modifica dell'articolo 590-sexies, il provvedimento introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-septies, destinato a disciplinare i criteri per l'accertamento della colpa e del suo grado nell'attività sanitaria.
È probabilmente uno degli aspetti più importanti per gli infermieri, perché il testo stabilisce che il giudice debba tenere conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle eventuali carenze organizzative, quando tali condizioni non siano evitabili da parte del professionista.
La valutazione dovrà considerare inoltre la complessità della patologia, la difficoltà concreta dell'attività sanitaria, l'eventuale urgenza o emergenza, la disponibilità di terapie adeguate, i limiti delle conoscenze scientifiche e il ruolo specifico svolto dal sanitario all'interno di un'équipe multidisciplinare.
Per comprendere la portata della disposizione basta pensare a un infermiere che si trovi a gestire un numero elevato di pazienti durante un turno caratterizzato da carenza di personale, oppure a un professionista chiamato a intervenire in una situazione di emergenza con risorse insufficienti. La riforma prevede che queste circostanze possano assumere rilievo nella valutazione della responsabilità, purché si tratti di condizioni non evitabili dal professionista.
Questo principio non significa che la carenza di organico giustifichi automaticamente un errore, ma introduce un elemento di valutazione importante: la condotta del sanitario non può essere esaminata prescindendo dalle condizioni organizzative nelle quali è stata posta in essere.
La stessa impostazione viene ripresa nelle modifiche alla legge n. 24/2017, conosciuta come legge Gelli-Bianco, per quanto riguarda l'accertamento della responsabilità civile.
Competenze infermieristiche, certificazione nazionale e linguaggio standardizzato
La riforma non si limita alla responsabilità professionale. L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni dedicate allo sviluppo delle competenze degli operatori sanitari, prevedendo l'aggiornamento dei profili professionali rispetto all'evoluzione dei bisogni assistenziali, alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici.
Tra gli obiettivi figura l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, finalizzato a riconoscere e valorizzare l'esperienza e le capacità acquisite dai professionisti nel corso dell'attività lavorativa.
Per la professione infermieristica compare inoltre una previsione specifica: la promozione di un linguaggio infermieristico standardizzato, destinato a favorire l'integrazione delle informazioni assistenziali nel Fascicolo sanitario elettronico. È un passaggio che potrebbe contribuire a rendere maggiormente riconoscibile e documentabile il contributo infermieristico nei percorsi di cura, migliorando la continuità assistenziale e la comunicazione tra professionisti e servizi.
Il testo prevede anche l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, mantenendone l'inquadramento secondo la normativa vigente. Una previsione che dovrà essere tradotta in disposizioni attuative e che, allo stato attuale, non modifica direttamente le competenze dei singoli profili.
Formazione, intelligenza artificiale e programmazione del personale
Un altro capitolo riguarda l'adeguamento della formazione sanitaria alle trasformazioni del sistema assistenziale. Il disegno di legge promuove l'aggiornamento della formazione continua e manageriale, insieme alla definizione di una strategia nazionale per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sanità, nel rispetto della normativa europea.
Sono previsti anche percorsi formativi regionali dedicati alla digitalizzazione dei servizi sanitari e all'acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. L'obiettivo è accompagnare l'innovazione tecnologica con una preparazione adeguata del personale, evitando che l'introduzione di nuovi strumenti avvenga senza un corrispondente sviluppo delle competenze professionali.
Sul versante organizzativo, il provvedimento introduce criteri per migliorare la programmazione del fabbisogno formativo, comprendendo non soltanto i medici in formazione specialistica, ma anche gli operatori in formazione delle altre professioni sanitarie. Vengono inoltre richiamate misure per favorire la permanenza del personale nel Servizio sanitario nazionale, valorizzare chi opera in condizioni particolarmente difficili e rafforzare la sicurezza dei professionisti durante l'attività lavorativa.
Tra le novità figura anche l'obbligo, per i professionisti sanitari che esercitano temporaneamente in deroga al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, di iscriversi in appositi elenchi speciali presso gli Ordini professionali e di dimostrare adeguate conoscenze linguistiche. La disposizione mira a rafforzare la sicurezza delle cure e la comunicazione con i pazienti.
Riforma senza nuovi finanziamenti: il nodo delle risorse
Il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle disposizioni dovrà avvenire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
È un aspetto che solleva interrogativi sulla concreta capacità della riforma di incidere sull'organizzazione dei servizi. La valorizzazione delle competenze, la formazione digitale, la sicurezza degli operatori e il miglioramento delle condizioni di lavoro richiedono infatti interventi organizzativi che dovranno essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.
Il rischio è che alcune delle innovazioni previste rimangano affidate alla capacità delle singole amministrazioni di riorganizzare attività e strumenti, con possibili differenze nell'applicazione tra territori e aziende sanitarie.
Sanitari radiati durante il Covid: prevista la possibilità di reiscrizione all'Albo
Tra le disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare figura anche una misura che riguarda i professionisti sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi commessi durante l'emergenza Covid-19. L'articolo 8 del testo esaminato dalla Commissione interviene sul DPR n. 221/1950, introducendo una procedura straordinaria che, in presenza di condizioni specifiche, consentirebbe di chiedere la reiscrizione all'Ordine professionale.
La disposizione riguarda i fatti commessi nel periodo di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 44/2021, introdotto per disciplinare la responsabilità sanitaria durante l'emergenza pandemica. Non è quindi sufficiente che la radiazione sia avvenuta durante il Covid: i fatti devono essere di natura non dolosa e direttamente riconducibili alle particolari condizioni nelle quali i professionisti hanno operato. Il testo richiama espressamente la limitatezza delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, la scarsità delle risorse umane e materiali rispetto al numero dei pazienti da assistere e il minore grado di esperienza del personale non specializzato impiegato per fronteggiare l'emergenza.
La reiscrizione non sarebbe automatica. Il professionista interessato dovrebbe presentare un'apposita istanza alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Nei casi in cui la radiazione derivi da una condanna penale, secondo quanto previsto dal testo, sarebbe inoltre necessario che sia intervenuta la riabilitazione, con un termine di sessanta giorni decorrente da quest'ultima qualora successiva.
Un ulteriore limite riguarda le conseguenze economiche della riammissione: l'eventuale reiscrizione non darebbe diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per il periodo durante il quale la radiazione ha prodotto i suoi effetti.
È importante precisare che la norma non contiene alcun riferimento esplicito all'obbligo vaccinale contro il Covid-19 e non introduce una riammissione generalizzata dei professionisti destinatari di provvedimenti disciplinari durante la pandemia. La formulazione riguarda esclusivamente le radiazioni riconducibili ai fatti non dolosi e alle condizioni straordinarie individuate dal legislatore.
Anche questa disposizione dovrà completare l'iter parlamentare prima di poter produrre effetti. La sua portata consiste nel prevedere una possibile rivalutazione di situazioni disciplinari maturate in un contesto eccezionale, senza cancellare automaticamente i provvedimenti adottati e senza riconoscere un diritto indiscriminato al reintegro professionale.
Cosa succede adesso
Con il voto favorevole della Camera, il disegno di legge passa al Senato, dove potrà essere confermato o modificato. Non si tratta quindi di una riforma già entrata in vigore e, fino al completamento dell'iter parlamentare, le disposizioni proposte non producono gli effetti giuridici descritti.
Il testo prevede che il Governo eserciti la delega attraverso uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della futura legge, mentre le modifiche alla responsabilità professionale sono contenute in disposizioni direttamente formulate nel provvedimento.
Per gli infermieri, il passaggio parlamentare rappresenta comunque un momento significativo. La riforma affronta finalmente in modo esplicito il rapporto tra responsabilità individuale e condizioni organizzative, riconoscendo che l'assistenza sanitaria viene erogata all'interno di sistemi complessi nei quali disponibilità di personale, risorse e organizzazione del lavoro possono influenzare concretamente l'attività professionale.
La questione decisiva sarà capire se questo riconoscimento riuscirà a tradursi non soltanto in una maggiore tutela giuridica per chi assiste, ma anche in condizioni di lavoro capaci di garantire realmente la sicurezza delle cure.
di