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Danno biologico. Cos’è e cosa cambia dal 1 Luglio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/06/2018 vai ai commenti

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Dal primo luglio 2018 gli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico verranno rivalutate nella misura dell'1,10%.

Questo grazie alla determina n. 254 del 29 maggio 2018, che stabilisce la rivalutazione annuale dell’indennizzo corrisposto al lavoratore.

Il meccanismo di rivalutazione automatica annuale del danno biologico INAIL è stato introdotto dal comma 303 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che così dispone:

"Con effetto dall'anno 2016, adecorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente”.

 

Cos’è il danno biologico

Quando un lavoratore subisce un infortunio, o si ammala a causa dell’attività svolta, può subire un danno biologico: per danno biologico si intende una menomazione all’integrità psico-fisica, che si riflette su tutte le attività e le capacità della persona, compresa la capacità lavorativa generica, inscindibile dalle altre attitudini.

 

Il danno biologico INAIL è l'indennizzo che viene erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando il lavoratore, a causa di una malattia professionale o un infortunio riporta un'invalidità temporanea o permanente alla capacità lavorativa.

Il risarcimento del danno biologico è previsto se, a seguito di visita medica, risulta che il lavoratore abbia riportato una percentuale d'invalidità minima del 6% fino a un massimo del 100%.

 

sotto il 6%, l’Inail non risarcisce nulla;

 

dal 6 al 15%, l’indennizzo è liquidato in capitale;

 

dal 16% in su, l’indennizzo è liquidato in rendita.

 

Se il lavoratore non indennizzato, in quanto con invalidità sotto il 6%, si aggrava, entro 10 anni dalla data dell’infortunio o 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale può domandare:

 

l’indennizzo in capitale, se l’invalidità supera il grado del 6% senza arrivare al 16%;

 

la liquidazione della rendita, se l’invalidità raggiunge o supera il grado del 16%.

 

La revisione può comunque essere richiesta una sola volta, a meno che non sia dovuta a malattie neoplastiche o infettive e parassitarie.

 

In attuazione del dlgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 ha approvato la "Tabella delle menomazioni", la "Tabella indennizzo danno biologico"e la "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.