D.lgs 151/2001, Congedo Straordinario. Al rientro il dipendente può essere trasferito?
Il dipendente che rientra dal congedo straordinario per assistere il disabile, può essere trasferito in altra sede di lavoro?
Il congedo Straordinario
Il dipendente che assiste il disabile può ottenere, in virtù dell’ art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, può usufruire del congedo straordinario, ovvero possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni al fine di assistere, per l’appunto, il familiare affetto da handicap grave o da una malattia grave.
L’art. 56 del D.Lgs. 151/2001 dispone con riferimento al diritto al rientro e alla conservazione del posto in caso di congedo per maternità che: “Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti”.
Questo vuol dire che nel caso di rientro dal congedo straordinario, il dipendente ha lo stesso diritto alla conservazione del posto, nella medesima unità operativa e con le medesime competenze.
Tale diritto può essere negato alla stessa solo se particolari esigenze aziendali impediscano di attuarlo, come se la sede a cui era stata assegnata non esiste più.
In ogni caso, quanto all’ubicazione della sede lavorativa, il dipendente ha diritto ad essere assegnato, ove possibile, presso la sede più vicina alla sua residenza e comunque a non essere trasferita a più di 50 km dalla stessa.
Da La Legge per Tutti
articoli correlati:
Congedo straordinario retribuito, diritto di priorità parentale. Punto per punto cosa c’è da sapere