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Contratto. Agli Infermieri fino al 50 per cento in meno di incentivi per il 2018. NurSind Pescara spiega perchè

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La Redazione
Pubblicato il: 24/08/2019 vai ai commenti

Comunicati StampaContratto Nazionale

Gli effetti disastrosi a lungo termine dell’applicazione aziendale del CCNL 2016/2018 si sono palesati in termini di perdita economica a scapito degli infermieriè quanto evidenziato chiaramente in una nota dalla segreteria territoriale di NurSind Pescara, che spiega in termini chiari le conseguenze dell’applicazione del contratto sul pagamento degli incentivi 2018, ridottisi drasticamente.

Il CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 19.04.2004 prevedeva 3 fondi distinti :

  • Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
  • Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
  • Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

Mentre il nuovo Ccnl Comparto Sanità 2016/2018 firmato in data 21.5.18 prevede 2 fondi distinti :

all’Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi prevede:

  • Fondo per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio;

all’Art. 81 Fondo premialità e fasce

  • Fondo fasce retributive;
  • Fondo della produttività collettiva;
  • Fondo posizioni organizzative;
  • Fondo del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”
  • risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento.

Inoltre il nuovo Contratto non ha permesso di sommare alla produttività collettiva del 2018 le somme residue previste dall’ex art 39, comma 7 e ex art 38, comma 3 lettera d) come avvenuto negli anni precedenti.

Tutto questo ha portato ad una riduzione del fondo per il pagamento degli incentivi 2018 di circa 900.000,00 € (Novecentomila), con una riduzione procapite che si aggira fra il 30% e il 50%.

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999

 

ART. 38 - Finanziamento dei trattamenti accessori

comma 3 lettera d) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1

comma 1. Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

comma 4. Il fondo previsto nel comma 3 è denominato “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”. Esso è, altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle relative condizioni.

ART. 39 - Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

Comma 7. In attesa dell’attuazione degli artt. 35 e 36 e – successivamente - a regime, qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall’art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente articolo per l’attuazione delle sue finalità.

Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano.

 

Capo II Fondi Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi

1. A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, finanziato, in prima applicazione dalle risorse indicate al comma

2. 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:

a) le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”;

b) le seguenti risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”:

b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell’indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento) ;

b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’ art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996( Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro);

b3) risorse destinate alla corresponsione dell’indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006.

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;

b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale);

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce).

5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art.81 (Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017.

6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di posizione e coordinamento relativi ad annualità precedenti, sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) compensi di lavoro straordinario di cui all’art. 31 (Lavoro straordinario);

b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII, capo III (Indennità) secondo la disciplina ivi prevista;

c) indennità d’incarico correlata agli incarichi funzionali di cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento ad esaurimento di cui all’art.21 (Indennità di coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina ivi stabilita;

d) valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’ art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.

Art. 81 Fondo premialità e fasce

  1. A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo premialità e fasce”, finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2. 2

Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico importo, nei valori consolidatisi nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:

a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica;

b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76(Incremento degli stipendi tabellari); b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4, lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999(Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e

c) (Confronto regionale);

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall’art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);

b) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge n. 449/1997;

c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’articolo dall’art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000; e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;

d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi ” di cui all’art. 80;

e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art.94 (Welfare integrativo);

f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d).

7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.

Art. 82 Differenziazione del premio individuale

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 81, comma 6, lett. b) (Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.