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Infermiere specialista ed esperto. Ecco il Documento delle Regioni per l’applicazione del Contratto

Arriva dalle Regioni, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Campania la proposta recante le “Linee di indirizzo per l’applicazione del CCNL 2016-2018 del comparto sanità – artt 16 -23 relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale del personale”, finalizzata a definire un percorso omogeneo tra le diverse Regioni per l’individuazione di potenziali ambiti di competenza avanzata/specialistica, criteri comuni per riconoscimento dell’equivalenza di percorsi formativi pregressi ai percorsi di formazione complementare regionale e gli standard dei percorsi formativi complementari regionali, tale da superare la polemica insorta dopo la delibera del Veneto.

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Cosa prevede il CCNL 2016-2018

Il CCNL del comparto sanità 2016/2018 introduce agli artt. da 16 a 23 una nuova disciplina degli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione di tipo professionale, anche del ruolo sanitario ex L. 43/2006 e agli assistenti sociali. Gli stessi sono istituiti “nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie e in relazione alle aree di formazione complementare post diploma per l’esercizio di compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto. Tali compiti derivano dalle specifiche modalità di impiego delle professionalità presenti nelle organizzazioni sanitarie.

L’incarico di funzione di tipo professionale per il personale del ruolo sanitario si articola in incarico di professionista specialista e incarico di professionista esperto, con diversi requisiti per il conferimento:

  • −  per il professionista specialista, il possesso del Master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006, secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e sentite le regioni;
  • −  per il professionista esperto, appartenente anche ai profili di assistente sociale e assistente sociale senior, l’acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle Regioni.

 

La proposta delle Regioni in applicazione al contratto

Le Regioni, ricalcando la proposta Veneta, hanno valutato in base a quanto emerso dalla revisione della lettera e tenendo in debita considerazione anche quanto già attuato nelle aziende sanitarie  che, le competenze specialistica ed esperta sembrano poter essere considerate due tipologie della stessa competenza professionale avanzata, intendendo con questa locuzione l’insieme delle competenze che vanno oltre il campo proprio di attività e responsabilità, definiti per ogni professione sanitaria, dal profilo professionale, dal codice deontologico e dall’ordinamento didattico del corso di laurea (ex L. n. 42/1999).

Nel documento elaborato propongono quindi, in fase di prima applicazione del CCNL e in via transitoria, che le aziende sanitarie, anche per dare piena valorizzazione alle esperienze di sviluppo professionale già presenti, possano indire avvisi unici per l’attribuzione di incarichi professionali per un determinato ambito di competenza avanzata/specialistica avendo potenzialmente a disposizione sia professionisti sanitari formati con percorsi accademici, sia con formazione complementare regionale, potendo così selezionare il candidato più competente.

Per quanto riguarda i Master, il documento prodotto dall’Osservatorio Nazionale delle Professioni, ha individuato 90 master suddivisi in 3 raggruppamenti per tipologia di contenuto:

  • Master Trasversali rivolti a tutte o parte delle professioni con contenuti prevalentemente organizzativo-gestionali, didattici e di ricerca;
  • Master interprofessionali rivolti a due o più professioni su tematiche cliniche a forte integrazione interprofessionale; Master specialistici di ciascuna professione che rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione.

Le regioni, considerata la potenziale e vasta offerta di master definita, ritengono che i percorsi formativi complementari regionali debbano avere una connotazione molto contestualizzata e legata alle problematiche organizzativo-assistenziali delle aziende sanitarie locali e per questo riconducibili a:

pratica clinica, leadership e management, educazione, ricerca e consulenza.

Mentre i livelli di competenza dei professionisti dovranno essere così suddivisi su tre livelli in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione:

−  competenza di livello base quella del professionista sanitario neo-inserito in una specifica area,

−  competenza di livello 1 quella maturata dal professionista sanitario a seguito di esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione specifica,

−  competenza di livello 2 quella maturata dal professionista che ha sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso del master di 1° livello.

Modalità di organizzazione del corso di formazione complementare

Sulla base dei bisogni di salute del territorio e in coerenza con l’organizzazione espressa nelle aziende sanitarie saranno definiti gli elenchi di ambiti di competenza avanzata/specialistica, riconducibili a quattro macro-aree di aggregazione: formazione, clinico-assistenziale, clinico-gestionale e ricerca.

Le Regioni si riservano la facoltà di definire le modalità e i criteri qualitativi e quantitativi per il riconoscimento di percorsi formativi pregressi a professionisti che già operano in contesti che richiedono l’impiego di competenza avanzata, e che hanno frequentato, nei 5 anni antecedenti la sottoscrizione del CCNL, corsi, di almeno 40 ore di teoria, pertinenti agli ambiti di competenza avanzata/specialistica individuati, appartenenti alle seguenti tipologie:

corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017.

corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004.

corsi promossi/autorizzati dalla Regione i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze diverse da quelle, base o di livello 1, richieste per lavorare in un determinato contesto o con specifiche tipologie di assistiti.

Il corso di formazione complementare prevede:

  • Modalità di ammissione al corso, tramite selezione aziendale dei partecipanti per titoli e colloquio, con numero di posti per la partecipazione al corso pari almeno al doppio dei posti previsti.
  • la partecipazione di 15/20 operatori sanitari per edizione
  • requisiti per la partecipazione sono, il profilo professionale, l’attività professionale pregressa minima che è di 3 anni di attività in ambito specifico negli ultimi 5, attestati dall’azienda sanitaria di appartenenza
  • Durata del corso, metodologia didattica. Il corso prevede 50 ore di teoria e 1 settimana di pratica. Per l’ammissione alla parte pratica è necessaria la valutazione positiva in tutti i moduli di teoria.

La parte pratica avviene in contesti sanitari, diversi dall’abituale sede di lavoro, e con la supervisione di un professionista sanitario in relazione alla tipologia di competenza avanzata da sviluppare.

Le lezioni dovranno essere frontali con didattica interattiva per almeno il 50%.

  • La frequenza alla teoria e alla pratica necessaria per l’ammissione alla valutazione finale deve essere di almeno il 90%.

 

Linee di indirizzo per l’applicazione del CCNL 2016-2018 del comparto sanità – artt 16 -23 relativamente agli incarichi di funzione di tipo professionale del personale

 

 da QS