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Nuovo Contratto infermieri. A che punto siamo? Facciamo il punto su richieste e conquiste

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/11/2021 vai ai commenti

Contratto Nazionale

A due giorni dal nuovo incontro fra le rappresentanze sindacali ed Aran, per il rinnovo del contratto collettivo comparto sanità, fissato per il 4 novembre, facciamo un piccolo sunto su dove siamo arrivati, cosa ha chiesto NurSind e cosa abbiamo ottenuto.

Partiamo dal presupposto che, a due mesi dall’inizio del tavolo di trattativa, NurSind ha espresso preoccupazione per la tempistica di questo contratto, per il quale il sindacato aveva chiesto giusti tempi di discussione per le parti nuove (nuovo inquadramento professionale, revisione del sistema degli incarichi, introduzione del lavoro agile e parte economica) e con una necessaria chiusura entro l’anno della revisione della parte normativa dell’ultimo CCNL, la distribuzione delle risorse economiche già stanziate compresa l’indennità di specificità per gli infermieri.

Una trattativa che però non va avanti come meritano gli infermieri, in stallo da ormai da due mesi, a parte qualche piccola richiesta portata avanti da NurSind ed accolta. Resta ancora non presa in esame tutta la parte economica.

 

Cosa ottenuto ad oggi NurSind

Sono diversi gli aspetti del contratto modificati e migliorati rispetto al documento iniziale, molti sollecitati da NurSind.

I tre principali sono questi.

Al capo I, relativamente alla stipula del contratto individuale di lavoro ed alle voci che lo determinano all’atto della firma da parte del dipendente, NurSind ha chiesto ed ottenuto che insieme all’elencazione della tipologia del rapporto, data inizio e fine, retribuzione spettante, durata del periodo di prova etc, venga specificata non solo la sede, ma l’unità operativa di prima destinazione, questa che sembra una piccola ed impercettibile conquista, impedisce alle aziende di rilegare gli infermieri al ruolo di tappabuchi e definisce l’assegnazione all’interno di presidio ospedaliero dove è ubicato il reparto.

Al capo II, inerente all’orario di lavoro, NurSind ottiene che la programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente. Dal punto di vista giuridico mancava e manca una norma che imponga al datore di lavoro di comunicare in anticipo i turni di servizio, se non la normativa in materia di rapporto di lavoro che impone ai contraenti (datore e dipendente) di comportarsi, nell’esecuzione del contratto, secondo buona fede e correttezza. Anche il contratto fino ad adesso non aveva mai messo un paletto alla programmazione dei turni, con il risultato di programmazioni a volte anche giornaliere, impedendo di fatto agli infermieri la conciliazione del tempo vita- lavoro.

 Mobilità

La materia è regolata dalla legge e le norme contrattuali sono, su questo aspetto, residuali. Dopo la firma del CCNL 2016-2018, NurSind aveva chiesto di far chiarezza su uno degli aspetti della mobilità molto utilizzato nel comparto sanità, la mobilità “per compensazione” o “per interscambio” che, con la disapplicazione delle precedenti norme, non trovava più presenza nel contratto.

 

L’Aran aveva già risposto ad alcune aziende che avevano sollevato  dubbi sull’esistenza della mobilità per compensazione (la legge non ne parla esplicitamente) richiamando una circolare della Funzione Pubblica, ora il nuovo testo contrattuale scrive che resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative, superando la difficoltà di interpretazione di cui le aziende approfittavano per impedire anche questa forma di mobilità.

 

Cosa ha chiesto NurSind relativamente alla bozza presentata da Aran

Fruizione ad ore dei permessi legge 104/92, negato ancora oggi nella nuova bozza del CCNL, diversamente da quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali e locali, che prevedono che i dipendenti abbiano diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Pronta disponibilità, prevedere per quest’ultime un tetto massimo mensile, così come previsto dal contratto delle Funzioni locali.

Nell’articolo 28, il  comma 6 prevede: Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore). Sempre all’art 28, comma 11, si legge: Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

Nel primo e nel secondo caso la dizione “di norma”, di fatto potrebbe prevedere anche la possibilità di una reperibilità diurna e non pone un tetto massimo alle pronte disponibilità mensili, ma consegna al potere datoriale, la possibilità di elevare il numero di 6 reperibilità mensili all’infinito. 

Al fine di avere una norma chiara, che non lasci adito ad interpretazione e ad eccessivo potere del datore di lavoro, la dizione “di norma”, va eliminata, fissando in 6 il numero massimo di pronta disponibilità mensili.

Per NurSind inoltre andrebbe riformulato il comma 7, come di seguito:  “In caso di lavoro per più di 4 ore a seguito di chiamata in giorno di riposo settimanale o durante il turno notturno, oltre al computo dell’attività prestata come straordinario o come banca delle ore, l’Azienda o Ente riconosce un giorno di riposo compensativo, con riduzione del debito orario settimanale, da fruire entro 7 giorni e compatibilmente con le esigenze organizzative.”

L’altra questione resta quella del riposo interrotto o sospeso dalla reperibilità. Secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 133/2008, la chiamata in servizio durante la pronta disponibilità “sospende” il riposo e non lo “interrompe”. Questo vuol dire che al termine della prestazione lavorativa resa in regime di reperibilità, non si dovrà riconoscere un altro periodo completo di riposo, ma un numero di ore che, sommate a quelle fruite prima della chiamata, consentano il completamento delle undici ore di riposo complessivo previste dall’Ue, ma che in questa maniera non viene tutelato.

Le ore passate a casa in attesa di una chiamata e che limitano la libertà del lavoratore, che di fatto è a disposizione dell’azienda non vengono conteggiate come lavoro.

NurSind chiede la riformulazione del comma: “La chiamata in servizio del personale in pronta disponibilità interrompe il riposo di cui all’art. 7 del D.Lgs 66/2003.” Questo a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e nel rispetto dello spirito della normativa sull’orario di lavoro e sul rischio clinico.

Infine il comma 15, prevede che al pagamento delle ore di pronta disponibilità si provveda con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) .NurSind, chiederà di inserire  il confronto sindacale nella forma che sarà stabilita dall’articolato sulle relazioni sindacali, non concordando sull’unilateralità dell’estensione delle situazioni in quanto ciò ha diretta ricaduta sui fondi aziendali,  definisce che de la decisione di estensione è unilaterale il pagamento dovrà avvenire con soldi da bilancio.

 

Indennità di reperibilità, Con l’attuale contratto collettivo, un lavoratore chiamato in pronta disponibilità, percepisce un importo, che risale agli anni ’90, di 20,66 euro per 12 ore, quindi non per nulla in linea con il nuovo secolo e con il costo della vita. NurSind, porterà al tavolo della trattativa di la proposta di passare almeno ad un importo pari 30 euro lorde per ogni 12 ore.