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Aborto dopo il 180°giorno di gravidanza, diritto della donna al congedo di maternità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/02/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La donna ha diritto al congedo di maternità nel periodo che segue l’interruzione di gravidanza, avvenuta dopo il 180°giorno.

A stabilirlo è stato il Ministero del Lavoro, che ha dato parere negativo in merito alla possibilità di adibire al lavoro una lavoratrice durante il periodo di interdizione obbligatoria post partum, previsto anche nel caso di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Dlgs n. 151/2001 all’articolo 16, definisce i tempi durante i quali è vietato adibire a qualsiasi lavoro la lavoratrice prima e durante il così detto “periodo di puerperio”, per una durata complessiva di cinque mesi  salvo quanto stabilito al punto b) e più precisamente:

  1. a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 in tema di flessibilità ai sensi del quale viene concessa la possibilità di astenersi dal lavoro fino a un mese prima della data presunta e di prolungare il periodo di congedo obbligatorio fino ai quattro mesi successivi;
  2. b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. c) durante i tre mesi dopo il parto, computando il periodo dal giorno successivo a quello del parto;
  4. d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora lo stesso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum.

L’articolo 19 dello stesso Dlgs n. 151/2001 stabilisce che l’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria e terapeutica, prevista dalla legge n. 194/1978, è considerata a tutti gli effetti malattia, tranne i casi di procurato aborto quando questo costituisca reato.

L’articolo 12, comma 1, del Dpr n. 1026/1976, tutt’ora vigente, definisce “aborto” l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione. Ciò sta a significare che un’interruzione di gravidanza avvenuta dal 180° giorno in poi è da considerarsi a tutti gli effetti “parto” e di conseguenza il successivo trattamento normativo ed economico è da ricondurre al congedo di maternità.