Infermieri frontalieri: arriva la stangata fiscale. Approvato nuovo accordo con la Svizzera
Da qualche giorno rimbalza la notizia di una massiva fuga degli infermieri italiani verso gli ospedali della Svizzera, dove gli stipendi andrebbero dai 3000 agli 8000 franchi mensili. Uno stipendio di certo, di gran lunga maggiore di quello percepito nelle strutture sanitarie italiane.
Ma attenzione, perché se siete tra quelli che decideranno di continuare a vivere in Italia e lavorare in Svizzera, il nuovo accordo fiscale Italia- Svizzera, potrebbe non rendere più tanto allettante la scelta.
E’ stato dato infatti il via libera all'unanimità dall'Aula al Senato al ddl per la ratifica dell'Accordo tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizione dei lavoratori transfrontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il provvedimento è stato quindi approvato in via definitiva con 120 voti favorevoli.
Un accordo che rispetto al precedente, risalente al 1974 ha dei vantaggi quali, aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80% per la Svizzera ;la reciprocità dell’accordo (che riguarda anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia); maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera e la definitività dell’accordo, presenta degli svantaggi che riguarda a fiscalità dei lavoratori frontalieri i quali, in ogni caso, si troveranno a dover scontare la tassazione sul reddito percepito sia nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale (misura anti dumping).
Chi è il frontaliere
Persona fisica:
– fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono per intero o parzialmente in una fascia di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
– che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell’altro Stato;
– in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Area di frontiera:
Ambito geografico di applicazione dell’accordo che, per quanto riguarda la Svizzera riguarda il cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
Le differenze fiscali tra nuovo e vecchio accordo
Il nuovo accordo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e prevede rispetto al vecchio:
Frontalieri nella fascia dei 20km dal confine*:
Accordo 1974: Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera
Nuovo accordo: Tassazione concorrente:
– In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera;
– In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere.
Frontalieri oltre fascia dei 20km dal confine**:
Accordo 1974: tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere.
Nuovo accordo: tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere.
* – Risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia.
** – Risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia.
Per ridurre l’impatto della nuova fiscalità sono previsti:
-l’aumento della franchigia a 10.000 €;
- la deducibilità dei contributi per il prepensionamento di categoria;
- la deducibilità degli assegni familiari svizzeri.
Cosa cambia per i “vecchi frontalieri”?
La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto sì che nel nuovo Accordo tra gli Stati venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti «vecchi frontalieri fiscali», i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi disoccupazione.
I «vecchi frontalieri fiscali» sono coloro che:
- hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero che qui sono iscritti come residenti, hanno la dimora abituale e il centro degli interessi familiari);
- hanno il rientro giornaliero tra Italia e Svizzera (ovvero non dispongono di un’abitazione in Svizzera per il soggiorno settimanale);
- hanno lavorato con queste condizioni in Canton Ticino, Grigioni o Vallese per un periodo (anche breve) compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo;
- mantengono nel tempo queste condizioni.