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Progressioni tra le aree. Cosa prevede l’articolo 18 del CCNL 2022-2024: requisiti e modalità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/06/2025

Contratto Nazionale

 

 

L’articolo 18 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024, disciplina le progressioni tra le aree del personale dipendente. Un meccanismo che ridisegna il perimetro delle carriere interne nella pubblica amministrazione sanitaria, puntando su merito, competenze e continuità professionale. Ma non senza vincoli.

Più mobilità interna, ma con il freno a metà

Il primo punto chiave è l’apertura alla progressione verticale, cioè il passaggio da un’area all’altra superiore, anche verso un profilo di diverso ruolo. Tuttavia, almeno il 50% dei posti resta riservato all’accesso esterno, una soglia rigida che limita il pieno riconoscimento delle competenze maturate in servizio.

Le progressioni avverranno tramite una selezione interna, che combinerà criteri oggettivi e meritocratici. Tra questi:

  • le valutazioni di performance individuale degli ultimi tre anni (o, in caso di assenza, le tre disponibili);

  • assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

  • titoli di studio o competenze professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l’accesso esterno;

  • numero e tipologia di incarichi svolti.

In sostanza, si cerca di premiare chi ha dimostrato valore sul campo, ma senza precludere l’ingresso di nuovi profili dall’esterno.

Niente periodo di prova (quasi sempre)

Chi supera la selezione interna ed effettua una progressione tra aree non dovrà affrontare il periodo di prova, ad eccezione dei casi in cui il passaggio comporti il cambio di ruolo professionale. Una semplificazione burocratica che evita di rimettere in discussione competenze già dimostrate.

La tutela economica: nessuno perde

L’articolo 18 tutela anche i diritti acquisiti. Il dipendente mantiene:

  • giornate di ferie non godute,

  • la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), che non confluisce nei fondi contrattuali ma resta al lavoratore.

Se, dopo la progressione, il trattamento economico complessivo risulta inferiore a quello precedente, scatta un assegno ad personam riassorbibile con futuri aumenti di livello, ma non ridotto in caso di rinnovi contrattuali generali.

Eccezione: i profili di elevata qualificazione

Per chi accede all’area di elevata qualificazione, le regole cambiano: non si applica il meccanismo di riassorbimento economico previsto per gli altri casi. Un riconoscimento implicito del valore strategico di questi profili apicali.