Articolo 2052 D.lgs. 66/2010 - “Riconoscimento economico stipendiale del Servizio Militare di Leva†A chi spetta?
di Enrico Virtuoso
Tantissimi Colleghi non lo sanno, molte Amministrazioni Pubbliche hanno già pagato, altre tergiversano ed altre ancora negano ai propri dipendenti il riconoscimento economico derivante dall’applicazione dell’articolo 2052 del D.lgs 66/2010, tantissimi di questi sono Infermieri.
L'articolo in questione prevede che il Servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa oltre che ai fini del trattamento previdenziale dei dipendenti del Pubblico Impiego. In applicazione del 384/83 e successivi CCNL i quali stabiliscono:
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i destinatari del beneficio di cui trattasi sono tutti i dipendenti di ruolo la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge 598/1986 ( 30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare di leva dopo la predetta data.
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che devono essere computati a domanda e limitatamente all'effettiva durata, esclusivamente il periodo del servizio militare di leva nonché quelli sostitutivi o equiparati dalle vigenti disposizioni.
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Che il beneficio è riconosciuto sotto forma di retribuzione individuale di anzianità con una somma pari a tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi del servizio militare di leva effettuato dell'importo del 6% dello stipendio tabellare posseduto.
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Ovviamente è necessario allegare alla domanda copia del Foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio.
- Una Azienda Sanitaria, ad esempio, nega il diritto, motivando nel seguente modo: ai sensi della circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 20 febbraio 1992 n. 8574 lettera d “Computo ai fini dell'inquadramento economico.... per quanto riguarda le categorie di personale i cui accordi contrattuali successivi al biennio 1987/88 non prevedono un sistema di valutazione economica dell'anzianità, non può farsi luogo ai fini dell'inquadramento economico, il riconoscimento del servizio militare salvo quanto potrà essere previsto dai successivi accordi contrattuali”. I CCNL del Comparto Sanità succedutesi all'emanazione della legge n. 958/86, non hanno mai previsto l'attuazione del beneficio economico per il riconoscimento del servizio militare di leva tenuto conto che dal I° gennaio 1989 gli incrementi stipendiali automatici al maturare di determinate anzianità sono stati congelati. Infine, le richieste del riconoscimento del servizio militare di leva ex legge 958/86 reintrodotto dall'articolo 2052 del D.lgs 66/2010, non possono essere accolte per effetto dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs 165 del 2001 “ le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da Contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.
Per quanto mi riguarda siffatte argomentazioni appaiono sinceramente pretestuose, infatti qualsiasi studente di Giurisprudenza del primo anno apprende e sa che se due norme di pari grado affermano concetti opposti prevale la norma più recente, oppure che tra le caratteristiche della norma vi sia quella che prevede l'imperatività delle disposizioni (è fatto obbligo a chiunque di applicarle e di farle applicare) che valgono “erga omnes” cioè valgono per tutti, non possono esserci Lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni che beneficiano di un diritto stabilito dalla legge ed altri che NON NE BENEFICIANO, dato che esiste ancora l'articolo 3 della Costituzione “tutti i cittadini hanno uguali diritti e sono uguali davanti alla legge”.
Francamente non credo che gli Uffici Legali delle Pubbliche Amministrazioni queste cose non le sappiano, penso piuttosto che prevalga in alcune Aziende Sanitarie la volontà di perseguire gli obiettivi fissati dagli Assessorati alla Salute di non sforare il tetto di spesa per il personale pena “la decadenza immediata”, che sia per esse più conveniente farsi ordinare l'esborso di somme non previste in bilancio da parte di un Giudice piuttosto che farlo in piena autonomia in ottemperanza a dettami legislativi.
In un momento in cui si parla di rinnovo contrattuale con un aumento stratosferico 3,50 € mensili, ognuno di noi che si trovi nella situazione di potere avere un aumento retributivo tra i 50 € e 70 € al mese non possa permettersi il lusso di fare ulteriori regalie alle Amministrazioni Pubbliche, la pretesa quindi di ottenere i benefici economici previsti per il servizio militare di leva, ove vi siano le condizioni previste dal D.lgs 66/2010, è più che legittima e perseguibile dal momento che la questione interessa diverse decine di migliaia di Lavoratori della Sanità Pubblica italiana.
Suggerisco, a chi ne ha diritto ed ha ricevuto diniego da parte della propria Amministrazione alla domanda, di adire a forme organizzate di azione legale per il riconoscimento del beneficio economico derivante dal servizio militare di leva.
Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt (le leggi vanno in soccorso di chi vigila non di coloro che dormono)