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Malattia. Assenza dal domicilio e sanzioni economiche. Ecco quando e quanto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/01/2019 vai ai commenti

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Il dipendente in malattia, è obbligato a rispettare gli orari di reperibilità relativi alla visita fiscale, a meno che non rientri nelle eccezioni previste da tabelle tassative.

“Per assenza deve intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione ma anche il rifiuto di sottoporsi a visita o il non permettere la visita stessa con un comportamento negligente”.

In caso di visita domiciliare durante la quale il lavoratore risulta assente, l'annotazione dell'assenza deve essere riportata sul modulo di referto compilato dall'organo sanitario di controllo. Nel caso in cui all'indirizzo del lavoratore assente si trovi un familiare convivente non minore di anni quattordici (secondo criterio fissato dall'art. 139 del cod. proc. civ. per la notificazione degli atti giudiziari), a questo viene consegnato un invito a successiva visita ambulatoriale (il primo giorno utile successivo) presso l'ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio.

Ove non sia presente il familiare convivente la copia del modulo destinata al lavoratore e l'invito a visita ambulatoriale vengono consegnati, in busta chiusa, nelle mani del portiere dello stabile, raccogliendone ugualmente ricevuta, o immessa nella cassetta delle lettere del lavoratore.

Qualora il dipendente non si presenti alla visita ambulatoriale all'ora e nel giorno indicati, la ASL provvederà ad invitare nuovamente il lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Una recente circolare Inps ha chiarito che:

  • nel caso in cui il lavoratore risulti assente ma prima che il medico si allontani dall'abitazione diviene reperibile perché in altre dipendenze della casa, non si fa luogo a sanzioni.
  • Nel caso in cui il lavoratore diviene reperibile ma proviene dall'esterno dell'abitazione, la visita domiciliare può comunque aver luogo ma risulta applicabile la sospensione dell'indennità, in mancanza di validi motivi di giustificazione. Non viene sanzionato il giorno dell'assenza perché coperto dal controllo.

 

Motivi che esulano la visita fiscale

L’assenza alla visita fiscale può essere giustificata in due casi:

  • ricovero ospedaliero
  • assenza dovuta a giustificato motivo.

 

Ricorre il giustificato motivo:

  • forza maggiore
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (ad esempio un parente si trovava in fin di vita e necessitava di trasporto in ospedale)
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

È prevista la non applicabilità della sanzione nei casi in cui l'assenza risulti dovuta ai seguenti giustificati motivi:

  • "cause di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici anche presso un medico scelto dal lavoratore e lontano dalla propria abitazione, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

 

“Non è sufficiente allegare e provare di essersi recati dal medico in quanto 'Il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo - che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia - pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento”

 

  • nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'ammalato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare".

Per quanto concerne la seconda previsione di cause giustificative dell'assenza è opportuno premettere che il concetto di "nucleo familiare", espresso nella circostanza, ha un significato più sociale che giuridico o anagrafico. Pertanto, sono da considerare compresi in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle.

 

 

Cause che esulano la visita fiscale

 

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.)

 

  • le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio

 

  • infortuni sul lavoro

 

  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima delle prime tre categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1981, n834 ,ovvero a patologie rientranti nella tabella E del medesimo decreto.

 

  • stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%.

 

La sanzione

  • Qualora il lavoratore risulti assente alla prima o unica visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni.
  • Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l'Inps sospende la metà del trattamento economico per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni fino alla conclusione dell'evento morboso.
  • Qualora risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo: interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno di questa assenza.

 

L'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita che accerti la malattia. Il primo dei 10 giorni cui applicare la sanzione è costituito dal 1° giorno di malattia e non dal 1° giorno da indennizzare, che di massima, per l'applicazione della carenza, coincide con il quarto giorno di malattia.

 

  • L'assenza ingiustificata alla visita domiciliare seguita da regolare presentazione alla visita ambulatoriale comporta la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni, comunque non oltre il giorno precedente la presentazione presso l'ambulatorio.
  • Se l'assenza alla visita domiciliare è giustificata ma il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, consegue la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia.

 

 

Da Compendio