Contratto e Malattia. Effetti collaterali da gravi patologie. Quanti giorni spettano al dipendente?
L’ultimo rinnovo contrattuale prevede una speciale tutela per chi è affetto da gravi patologie e deve effettuare terapie salvavita.
Art 43 del CCNL 2016/2018
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
- La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
Cos’è il Periodo di comporto
Il periodo di comporto è quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.
I contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.
In pratica, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, trascorso il termine, può determinare la risoluzione del contratto.
La tutela è estesa anche ai giorni nei quali il dipendente debba assentarsi a causa degli effetti collaterali delle citate terapie: ad esempio, ai giorni di assenza dovuti agli effetti della chemioterapia.
In entrambi i casi, le giornate di assenza dal lavoro del dipendente sono retribuite per intero e come previsto dal proprio contratto di lavoro.
Al fine di evitare una estensione temporale illimitata di tale ulteriore garanzia, esclusivamente con riferimento ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, è stato stabilito in quattro mesi per anno solare, il tetto massimo di giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia.
L’attestazione delle particolari patologie che richiedono terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, devono essere certificati dalle Competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
Da Inail