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Visita fiscale per gravidanza a rischio. Esonero o orari di reperibilità da rispettare?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/09/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Le regole vigenti sugli orari di reperibilità per i lavoratori assenti per malattia si applicano anche nei confronti delle lavoratrici alle quali è stata diagnosticata una gravidanza a rischio?

Nella Legge 151/2001 - meglio conosciuta come il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, troviamo le norme che regolano la maternità e la gravidanza a rischio.

Cosa dice il Dlg 151/2001

Art. 16. Congedo di Maternità
Divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1) (2)

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi (4).


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Le mamme potranno rimanere al lavoro fino alla data del parto, e godere poi del congedo di maternità di 5 mesi a partire da questa data.
Per stare al lavoro fino al nono mese e prendere la maternità obbligatoria fino ai 5 mesi del figlio, servirà il consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve attestare l’assenza di rischi per la salute di mamma e bambino.

 

Art 17

L’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio:

a)nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

 

La gravidanza anticipata deve essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro in seguito all’accertamento del medico, non oltre il 7° giorno dalla presentazione della richiesta.

 

Come richiedere la gravidanza a rischio

Per richiedere la gravidanza anticipata la lavoratrice deve presentare alla ASL il certificato del medico con il quale viene confermato lo stato di rischio.

Sta alla DPL (Direzione territoriale del lavoro), una volta inviato l’accertamento medico, confermare o meno la richiesta della lavoratrice. Il provvedimento che conferma l’inizio dell’indennità di gravidanza anticipata deve essere emanato entro 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice; in caso di mancata risposta vale il principio del “silenzio assenso”.

Nel periodo coperto dall’indennità di gravidanza a rischio la lavoratrice continua a percepire lo stipendio nella stessa misura di quanto previsto per il congedo di maternità: quindi, l’80% dell’importo è a carico dell’INPS, mentre il restante 20% del datore di lavoro.

 

Visita fiscale

Durante lo stato di gravidanza a rischio non sono previste visite fiscali da parte del medico dell’INPS ad eccezione fatta del periodo precedente alla visita di controllo, quindi nei 7 giorni previsti dalla notifica della richiesta alla concessione della gravidanza anticipata, la lavoratrice non è esonerata dalla visita fiscale.

 

da Laleggepertutti